Imposte

Tax credit pubblicità da riportare tra gli aiuti di Stato in Redditi 2021

Il decreto sull’elenco degli ammessi deve precisa che l’agevolazione va considerata come un aiuto fiscale automatico sottoposto alla disciplina de minimis

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di Pasquale Murgo

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (articolo 57-bis del Dl 50/2017) rappresenta un aiuto di stato fiscale de minimis per il quale si rendono applicabili i massimali previsti dal regolamento Ue 1407/2013 e dagli altri regolamenti de minimis specifici per settore. Inoltre, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, è necessario fare riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 10 del Dm 115/2017 prevista per gli aiuti fiscali “automatici”, con la conseguenza che il credito maturato nel 2020 sarà riportato nella dichiarazione dei redditi di tale periodo di imposta e sarà registrato nel registro nazionale degli aiuti di Stato nel 2022. Sono alcune indicazioni che emergono dalla disposizione normativa e del decreto del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 25 marzo 2021 che ha approvato le misure del credito per il 2020.

Nell’articolo 57-bis del Dl 50/2017 e successive modifiche si prevede che il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento Ue sul de minimis 1407/2013 della Commissione Europea e degli altri regolamenti de minimis applicabili per il settore agricolo e per il settore della pesca e dell’acquacoltura (non si applicano, quindi, i limiti del Temporary framework).Si ricorda che nel regolamento Ue 1407/2013 è stabilito che l’importo complessivo degli aiuti concessi a un’impresa unica (per la definizione di impresa unica, che corrisponde sostanzialmente a quella di gruppo, si rinvia all’articolo 2 del regolamento 1407/2013) non può superare 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari considerando l’esercizio di concessione dell’aiuto e i due esercizi precedenti.

Gli aiuti de minimis

Con il decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 25 marzo 2021 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2020 e sono stati indicati gli importi potenzialmente fruibili dai soggetti ammessi, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’agenzia delle Entrate.

Nelle premesse del decreto del capo del Dipartimento è stato confermato che il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali deve essere considerato e gestito come un aiuto fiscale “automatico” sottoposto alla disciplina dell’articolo 10 del Dm 115/2017.

Nell’articolo 10 si prevede che gli aiuti fiscali si intendono concessi e sono registrati nel registro nazionale degli aiuti, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale.

L’indicazione in Redditi 2021

Seguendo tale normativa, quindi, il credito per gli investimenti pubblicitari incrementali del 2020 andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo di imposta (in tal senso articolo 5, quarto comma del Dpcm 16 maggio 2018, n. 90) e sarà registrato nel registro nazionale degli aiuti nel 2022 ossia nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per le società di capitali, infatti, il credito andrà indicato nel quadro RS modello Redditi SC 2021 dedicato agli aiuti di stato con codice 56 e nel quadro RU che sarà presentato nel 2021). Di conseguenza per il calcolo del cumulo andranno valutati gli aiuti de minimis fruiti nel 2022 e nei due esercizi precedenti.

A tale conferma nelle istruzioni del modello Redditi SC 2021 (periodo di imposta 2020) con riferimento agli aiuti di cui all’articolo 10 del Dm 115/2017, si legge che in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti de minimis fruiti nell’esercizio finanziario 2022 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2020 e nel 2021.

Alla luce di tali considerazioni, l’indicazione contenuta nell’articolo 2, punto 3 del decreto del capo del Dipartimento del 25 marzo 2021 secondo cui «gli importi indicati nell’elenco costituiscono importi potenzialmente fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del beneficiario a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso» andrebbe interpretata alla luce della disciplina dell’articolo 10 del Dm 115/2017.

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