Imposte

Tax credit sanificazione, dal 20 luglio la comunicazione delle spese alle Entrate

Il provvedimento attuativo e la circolare 20/E fissano il percorso per accedere ai bonus anche sull’adeguamento dei luoghi di lavoro

di Gianluca Dan

Da lunedì 20 luglio parte l’operazione per sfruttare i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione/acquisto dei dispositivi di protezione (Dpi). In una prima fase bisognerà prima comunicare le spese sostenute alle Entrate e solo successivamente si potrà cedere i bonus.

Si completa con il provvedimento 259854/2020 e la circolare 20/E/2020 la quaterna dei crediti d’imposta cedibili rendendo operativo il meccanismo introdotto dall’articolo 122 del Dl Rilancio che consente, in alternativa all’utilizzo diretto, la cessione, anche parziale ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari che si stanno attrezzando al riguardo.

L’invio telematico della comunicazione alle Entrate sarà possibile dal 20 luglio al 30 novembre 2021 per l’adeguamento degli ambienti e dal 20 luglio al 7 settembre 2020 per quello di sanificazione. Poi per le prime si potrà optare per le cessione dal 1° ottiobre 2020 mentre per le seconde bisognerà ptrima attendere il provvedimento delle Entrate che stabilirà la percentuale spettante in base a richieste pervenute e risorse disponibili.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. I soggetti beneficiari sono individuati dall’elenco dei codici Ateco riportati nell’allegato 1 all’articolo 120 del Dl 34/2020. Rientrano tra i potenziali beneficiari anche i forfettari e le fondazioni.

L’ammontare del credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro di spese, per un credito d’imposta massimo di 48.000 euro. Nel caso in cui le spese agevolabili superino tale importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.

Sono agevolabili le spese sostenute nel 2020 anche se prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl 34/2020, secondo un principio di cassa per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali mentre le imprese imputano i costi secondo competenza indipendentemente dalla data dei pagamenti.

L’utilizzo deve avvenire esclusivamente in compensazione con il modello F24 di versamento o, in alternativa può essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021 ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Quest’ultimo credito è pari al 60 per cento delle spese ammissibili con limite massimo di 60.000 per beneficiario. Il limite massimo è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto ove l’ammontare complessivo delle spese sia superiore a 100.000 euro sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

Con riferimento alle attività di “sanificazione” viene chiarito che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

L’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori e imputando ai fini del conteggio, ad esempio il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate oltre ai prodotti disinfettanti impiegati.

La circolare 20/E conferma inoltre che il tax credit sanificazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap mentre quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nel silenzio della norma, deve essere assoggettato ad entrambe le imposte.

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