Imposte

Tax credit sanificazione non tassato per le imposte sui redditi e l’Irap

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito per Irpef/Ires e della base di calcolo Irap

di Gianluca Dan

Dopo il boom di richieste per gli incentivi Impresa SIcura di Invitalia destinati alle aziende che hanno acquistato Dispositivi di protezione individuale (Dpi) per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 il Governo interviene nuovamente col decreto Rilancio.

L’articolo 128 del decerto rilancia sulla sanificazione incrementando la percentuale, il limite e la dotazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del Dl 18/2020 (Cura Italia) e modificato dall’articolo 30 del DL n. 23/2020 (Liquidità).

Il contrasto alla diffusione del virus consente di usufruire di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

I beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Andiamo con ordine ricordando che l’articolo 64 del Dl n. 18/2020 (anch’esso abrogato) aveva introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro con la previsione di un limite massimo complessivo al credito d’imposta pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Successivamente l’articolo 30 del Dl n. 23/2020 ha esteso il credito d’imposta all’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, quali l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con la circolare 9/E/2020 l’Agenzia aveva chiarito che tra i dispositivi di protezione individuale rientrano a titolo esemplificativo le mascherine chirurgiche o quelle di classi di protezione superiore (Ffp2 e Ffp3 ove Ffp sta per “filtering face piece” ovvero maschera filtrante facciale), guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.

Danno diritto al credito d’imposta anche gli acquisti e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi, come quelli installati nelle farmacie o nei supermercati) ed infine, sono da ricomprendere anche gli acquisti di detergenti per le mani e di disinfettanti.

Il decreto attuativo, che doveva essere emanato entro il 16 aprile, non è mai stato adottato lasciando i contribuenti con il dubbio sui criteri e le modalità di fruizione del tax credit.

Ora il Dl Rilancio prevede l’incremento del credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

La norma ora fa proprie le indicazioni della Cm n. 9/E/2020 elencando tra le spese ammissibili quelle sostenute per:
a. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta dovremmo attendere apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto Rilancio.

Lo stesso decreto da le prime indicazioni stabilendo che il credito d’imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con il modello F24.

Opportunamente viene inoltre previsto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

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