Imposte

Tax credit sanificazione alle strutture extralberghiere anche senza codice identificativo

Per il credito di imposta basterà autocertificare di svolgere l’attività di bed and breakfast

di Michela Finizio

A bed and breakfas t e case vacanze basterà un’autocertificazione per poter fruire del tax credit sulle spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione (Dpi).

Il credito d’imposta era stato ripoposto con il decreto Sostegni bis (articolo 32 del Dl 73/2021) ed esteso - già con il testo approvato dal Consiglio dei ministri del 20 maggio scorso - alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, ma a condizione che fossero in possesso del codice identificativo previsto dall’articolo 13-quater, comma 4, del Dl 34/2019. In sede di conversione, però, il testo è stato modificato stabilendo che, in mancanza del codice, sarà sufficiente che le strutture vengano «identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast».

La nuova dicitura introdotta in sede di conversione al comma 1 dell’articolo 32 del decreto Sostegni bis non risolve però tutte le incertezze, anzi. Se da un lato si supera la necessità di essere dotati del codice identificativo, dall’altro però non tutte le strutture extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale possono autocertificare di svolgere attività ricettiva di bed and breakfast. Quest’ultima infatti è disciplinata a livello regionale, con normative assai differenti sul territorio e, ad esempio, un gestore di case vacanze che fa locazioni turistiche anche in forma non imprenditoriale non può definirsi un bed and breakfast.

Il codice identificativo per le strutture extra-alberghiere, inoltre, non è disciplinato in modo coerente sul territorio nazionale. Le indicazioni relative alle locazioni brevi e alle attività ricettive, le troviamo nel comma 4 dell’articolo 13-quater del Dl 34/2019: «Al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza».

Un decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo avrebbe dovuto disciplinare il rilascio del codice identificativo. Il codice però finora è rimasto materia di competenza delle regioni. Non tutte si sono attrezzate e non tutte lo rilasciano, senza contare che molte lo hanno fatto stabilendo requisiti e criteri differenti.

In attesa che venga fatta chiarezza, dunque, per le strutture extra-alberghiere gestite in forma non imprenditoriale è bene fare riferimento alla normativa regionale specifica, laddove esistente, per il rilascio del codice identificativo (in Lombardia ad esempio il cosiddetto Cir).

Il testo attualmente in sede di conversione del decreto Sostegni bis, nel frattempo, apre al tax credit sanificazione anche con lo strumento dell’autocertificazione.

Con la stessa formula, inoltre, all’articolo 7-bis del medesimo decreto (dedicato alle misure a sostegno del settore) viene inoltre istituito «presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed & breakfast». I criteri di riparto del fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa.

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