Imposte

Telefisco 2020 / L’interconnessione fa partire il quinquennio del bonus massimo

Agevolazioni per gli investimenti 2020: a Telefisco alcune interessanti risposte dall’agenzia delle Entrate e Mise

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Agevolazioni per gli investimenti 2020: a Telefisco alcune interessanti risposte da Agenzia delle Entrate e Mise.

Iperammortamento 2020
Il primo chiarimento riguarda l’agevolazione fruibile nel caso di un bene che, a fronte di un ordine accettato con acconto del 20% nel dicembre 2018, viene consegnato nel 2020. Si conferma che la “prenotazione” effettuata entro il 31 dicembre 2018 consente di rientrare nella proroga della legge di Bilancio 2019 e quindi di accedere all’iper ammortamento, a condizione che l’investimento venga “effettuato” entro il 31 dicembre 2020 e con le regole e le condizioni previste per il 2019 (quindi con percentuali di maggiorazione a “scaglioni” e un limite massimo di investimenti agevolabili di 20 milioni di euro).

Interconnessione e credito d’imposta
Il caso sottoposto è quello di un bene dell’allegato A (investimento generico) acquistato ed entrato in funzione nel corso del 2020 e poi interconnesso nel 2021. In questa ipotesi, come prevede la legge, è possibile fruire del beneficio del credito d’imposta del 6% con riferimento al 2020 (utilizzando il beneficio in quinti dal 2021) mentre il maggior credito d’imposta per l’interconnessione spetterà a decorrere dall’anno 2022. Mancavano chiarimenti su quale fosse la modalità per fruire del maggior beneficio. La risposta chiarisce che a partire dall’anno successivo all’interconnessione decorre un nuovo quinquennio per un importo del beneficio al netto di quanto già fruito. L’esempio fornito è molto chiaro: ipotizzando che nel corso del 2020 si proceda all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo è pari a 100mila euro e che nel corso del 2021 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l’impresa nel corso del 2021 utilizzi in compensazione la prima quota del credito spettante pari a 1.200 euro (1/5 di 6.000), a partire dal 2022 decorrerà il quinquennio di fruizione del credito spettante e la quota annuale compensabile sarà pari a 7.760 euro (1/5 di 38.800 euro). L’articolata risposta fornita consente di fare chiarezza anche su due altri aspetti: che la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è in ogni caso stabilita in funzione dell’anno solare. Pertanto in presenza di periodi d’imposta a cavallo dell’anno solare si deve fare riferimento, rispettivamente, all’anno successivo a quello di entrata in funzione o a quello di interconnessione dei beni; che la possibilità concessa dalla norma di iniziare a fruire del credito d’imposta spettante ai sensi del comma 188 prima che si perfezioni con l’interconnessione il diritto al credito d’imposta spettante ai sensi del comma 189 va intesa come una facoltà e non come un obbligo.

Regole per il recapture
La norma prevede il venir meno dell’agevolazione nel caso in cui avvengano, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, la cessione a titolo oneroso o la destinazione a strutture produttive all’estero dei beni agevolati. La disposizione prevede un riferimento letterale all’anno di “effettuazione” dell’investimento e non all’anno di “entrata in funzione” dei beni o se successivo a quello della loro “interconnessione”; perciò è stato chiesto di conoscere se, nel caso, ad esempio, di effettuazione nel corso del 2020 di un investimento per il quale spetti il credito d’imposta del 6% e di entrata in funzione del bene nel corso del 2021, il “periodo di osservazione” decorra dal 2021 o dal 2022. La risposta evidenzia che il riferimento letterale all’anno di “effettuazione” dell’investimento, anziché a quello di “entrata in funzione” o a quello di “interconnessione” dei beni deve imputarsi a un mero difetto di coordinamento formale per cui nel caso evidenziato il termine finale è da individuarsi con il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'entrata in funzione o a quello dell’avvenuta interconnessione del bene.

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