Professione

Telefisco 2023, le risposte delle Entrate sulle sanatorie

Pubblichiamo le risposte rese dall’Agenzia nel corso del convegno del Sole 24 Ore del 26 gennaio 2023

Le risposte dell’agenzia delle Entrate presentate a Telefisco 2023. Gli altri quesiti, compresi quelli del ministero dell’Economia e della Guardia di finanza, sono tutti consultabili su NT+Fisco.

Paracadute per chi salta le scadenze sulle cartelle

Con riferimento alla cosiddetta «rottamazione quater» si chiede conferma che, in caso di decadenza dal piano dei pagamenti, diversamente da quanto previsto nelle precedenti edizioni della rottamazione, non sussiste alcun divieto di rateazione del debito residuo, nel rispetto delle regole ordinarie di cui all’articolo 19, Dpr 602/1973.

Si conferma che, diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti «rottamazioni» (cfr. articolo 6, comma 4, del Dl n. 193/2016, articolo 1, comma 4, del Dl n. 148/2017 e articolo 3, comma 14, lettera b), del Dl n. 119/2018) e al «saldo e stralcio» previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (cfr. articolo 1, comma 198, della legge n. 145/2018), nell'articolo 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell'articolo 19 del Dpr n. 602/1973, dei debiti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell'inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione.

Avvisi bonari, la sanzione ridottasi calcola solo sull’importo residuo

La legge di Bilancio prevede la riduzione delle sanzioni al 3% anche per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già notificate in passato. Poiché potrebbero esservi delle rate in scadenza a ridosso dell'entrata in vigore della novella (ad esempio, nei mesi di gennaio o febbraio), si chiede con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare (l'importo a suo tempo comunicato al contribuente è stato infatti calcolato con la sanzione al 10%).

L'articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2023 prevede che la definizione agevolata si applichi anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997.

La circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 ha chiarito che, nell'ipotesi in cui alla data del 31 dicembre 2022 sia già stata versata parte delle somme dovute, sull'importo residuo, calcolato per differenza tra l'importo dell'imposta richiesto con la comunicazione e l'importo dell'imposta versato, sono rideterminate le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento. Per determinare l'imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Si precisa che, nella determinazione dell'ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l'importo dell'eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).

Si fa presente che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stato messo a disposizione dei contribuenti uno strumento di ausilio per la determinazione del debito residuo con il calcolo delle sanzioni ridotte e per la rielaborazione del piano di rateazione.

Nessuna causa di decadenza al 1° gennaio 2023

Si chiede se eventuali dilazioni di comunicazioni di irregolarità già decadute alla data del 1° gennaio 2023, per omesso pagamento di taluna delle rate successive alla prima, qualora non ancora affidate all'agente della riscossione alla data del 30 giugno 2022, possano beneficiare della definizione degli avvisi bonari. In caso di risposta negativa, si chiede di sapere se e come sia possibile regolarizzare in via agevolata la suddetta omissione.

L'articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2023 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità, riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-bis del citato Dlgs 462 del 1997.

Pertanto, per poter beneficiare della definizione agevolata, è necessario che al 1° gennaio 2023 non si sia verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-ter del Dpr n. 602 del 1973.

Come chiarito con la circolare n. 1 del 2023, in caso di mancato pagamento anche parziale alla prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Definizione agevolata in salvo anche con il lieve inadempimento

Si chiede di sapere se la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità decade in caso di mancato o ritardato pagamento, anche per pochi giorni, di una sola delle rate del piano dei pagamenti oppure se a tale fine occorre il mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella immediatamente successiva, come accade nelle normali rateazioni delle comunicazioni di irregolarità.

L'articolo 1, comma 156, della legge di bilancio 2023 prevede che il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegua secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del Dlgs 462 del 1997.

Come chiarito dalla circolare n. 1 del 13 gennaio 2023, i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Con l'imposta pregressa la relativa sanzione è senza sconto

Un contribuente ha in corso al 1° gennaio 2023 una rateazione relativa a una comunicazione di cui all’articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973. Con riferimento alla rata scaduta entro il 31 dicembre 2022 lo stesso ha versato solamente l'importo pari all'imposta dovuta. Si chiede se, nel caso in cui il contribuente aderisca alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui ai commi da 153 a 159 della legge di bilancio 2023, sia possibile fruire della riduzione delle sanzioni anche per quelle relative alla predetta rata scaduta entro il 31 dicembre 2022.

Come precisato nella circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, il comma 155 della legge di Bilancio 2023 prevede la definizione agevolata con riferimento alle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis del Dpr n. 600 del 1973 e 54-bis del Dpr n. 633 del 1972, riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-bis del Dlgs n. 462 del 1997. Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-ter del Dpr n. 602 del 1973. L'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo. Per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre oltre agli importi già versati, anche quelli relativi a eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).

Pertanto, nel caso prospettato in cui il contribuente - con riferimento alla rata scaduta entro il 31 dicembre 2022 - abbia versato la sola imposta, lo stesso non potrà includere nella definizione agevolata la sanzione dovuta (relativa alla predetta rata), che dovrà essere versata nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva.

Riversamento R&S anche parziale per i verbali dopo il 22 ottobre 2021

Il comma 12 dell'articolo 5 del Dl 146/2021 prevede che nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl 146/2021 stesso), il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10. Si chiede pertanto conferma che è possibile procedere a riversamento parziale e fruire di eventuale rateazione in caso di notifica di processo verbale di constatazione avvenuta dopo la data del 22 ottobre 2021.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022, è stata data attuazione alla procedura di regolarizzazione in argomento.Per i processi verbali di constatazione consegnati fino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021), il comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 sancisce che: «il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10».

Con riferimento, invece, ai verbali consegnati dopo il 22 ottobre 2021, in linea con il dettato normativo (che nulla dispone in merito) e con il citato provvedimento, si ritiene ammessa la possibilità di effettuare anche una sanatoria parziale dei rilievi indicati nei verbali medesimi, sulla base di autonome valutazioni del contribuente, che saranno successivamente oggetto di controllo da parte degli Uffici competenti, e di fruire della relativa rateazione

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