Professione

Telefisco 2023, le risposte delle Entrate sull’Iva

Pubblichiamo le risposte rese dall’Agenzia nel corso del convegno del Sole 24 Ore del 26 gennaio 2023

Le risposte dell’agenzia delle Entrate presentate a Telefisco 2023. Gli altri quesiti, compresi quelli del ministero dell’Economia e della Guardia di finanza, sono tutti consultabili su NT+Fisco.

Invii in conto proprio verso Paesi Ue con fattura elettronica ed esterometro

Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), Dl 331/1993, ai fini Iva, sono assimilati alle cessioni intracomunitarie non imponibili gli invii di beni dall’Italia verso il territorio di altro Stato membro «in conto proprio», ovvero per esigenze della propria impresa. Al fine di rilevare il corrispondente acquisto intracomunitario nel Paese Ue di arrivo della merce, il cedente deve ivi nominare un proprio rappresentante fiscale o identificarsi direttamente. Se la merce trasferita viene successivamente venduta a un acquirente stabilito nello stesso Stato membro di destino, la cessione va considerata interna e soggetta a Iva di quello Stato. Ai fini dell’Iva italiana, la prima cessione sarà fatturata ex articolo 41 Dl 331/1993, la seconda «fuori campo Iva» ai sensi dell’articolo 7-bis Dpr 633/1972. Come va compilato l’esterometro in riferimento alle due operazioni? Sono da rilevare entrambe? Stesso dubbio riguarda il modello Lipe e la dichiarazione Iva annuale: entrambe le operazioni sono da riportare nel campo «Totale operazioni attive» di cui al Rigo VP2 del modello Lipe e nel quadro VE della dichiarazione Iva annuale?

In riferimento al quesito posto, come ribadito nella circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 e nelle successive risposte che ad essa si sono richiamate (cfr., ad esempio, la n. 579 pubblicata il 30 novembre 2022 nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate), va ricordato che la ratio dell’adempimento comunicativo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (c.s. «esterometro»), non è «più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera’’.» [si veda la risposta al quesito 1.2) contenuta nella circolare].

Infatti, ai fini «dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

- è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;

- non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.» [così la risposta al successivo quesito 1.3)].

Alla luce di quanto sopra, pur considerando che nel caso di specie l’articolo 41, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, assimila le operazioni in esame alle cessioni intracomunitarie, l’obbligo comunicativo disposto dall’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127 del 2015 non sussiste.

Va tuttavia rilevato, stante la peculiarità della situazione, data da una cessione che il soggetto stabilito in Italia opera al sé stesso identificato (direttamente o tramite rappresentante fiscale) nel diverso Stato comunitario di destino dei beni, che nel caso di specie il contribuente deve procedere tramite l’invio al Sistema di Interscambio di una fattura elettronica (documento TD01) - adempimento che assolverebbe invero anche agli obblighi del citato articolo 1, comma 3-bis - inserendo nel blocco «cessionario/committente» il numero di partita Iva estera. Nel campo 1.1.4 <CodiceDestinatario> sarà possibile inserire l’indirizzo dello stesso trasmittente in modo tale che la fattura gli sia recapitata direttamente. In tal caso andrà inserito il codice natura Iva «N 3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie».

Rientra invece nell’alveo dell’obbligo comunicativo di cui all’articolo 1, comma 3-bis del Dlgs n. 127 l’ulteriore cessione operata al soggetto passivo stabilito nello Stato estero. Cessione che, per quanto rappresentato nel quesito, sembrerebbe riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, come tale, soggetta a fatturazione secondo le regole ricordate nella «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro», versione 1.8 del 30 settembre 2022, disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, cui si rimanda, indicando il codice di natura Iva «N.2.1».

Quanto agli obblighi comunicativi e dichiarativi, nel rinviare alle istruzioni dei relativi modelli, al quesito posto può darsi risposta affermativa.

Resta fermo che l’obbligo comunicativo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127 del 2015 sussiste anche nell’ipotesi di cessione nei confronti di un soggetto stabilito all’estero non debitore dell’imposta nel Paese Ue; in tale evenienza, sebbene il soggetto passivo italiano non abbia alcun obbligo di fatturazione e di dichiarazione tramite la propria posizione Iva italiana, l’operazione andrà comunque comunicata.

Per quanto riguarda l’esposizione delle operazioni descritte nell’ambito della modulistica Iva, si evidenzia che:

• per quanto riguarda il modello Lipe, entrambe le operazioni vanno indicate nel rigo VP2 della Lipe relativa al periodo di riferimento;

• per quanto attiene alla dichiarazione Iva, l’operazione intracomunitaria fatturata ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 331/1993 va indicata nel rigo VE30, campo 3, e l’operazione non soggetta fatturata ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, lettera a), del Dpr n. 633/1972 va indicata nel rigo VE34.

L’esterometro per l’auto da Paesi Ue acquistata in regime del margine

Un rivenditore di auto italiano riceve fattura da soggetto Ue (passivo Iva) relativo a vetture che provengono dallo Stato membro del fornitore in regime del margine ai sensi del Dl 41/95; l’esterometro, nella versione vigente, impone di integrare la fattura (anche se fuori campo per importi superiori a 5.000 euro) e di inviare allo Sdi il documento integrato anche per l’acquisto di beni intracomunitari; si chiede di comprendere, nel caso di specie, quale sia la tipologia del documento che bisogna redigere e la natura dell’operazione. Dalle nuove specifiche tecniche si chiede conferma se la tipologia di documento sia TD19 e per la natura dell’operazione N2.2?

Supponendo il quesito si riferisca all’acquisto beni usati, da cui il richiamo al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, senza entrare nel merito del c.d. «regime del margine» – per la cui applicazione si rinvia ai documenti prassi emanati in materia (si vedano, ad esempio, le circolari n. 40/E del 18 luglio 2003 e 14/E del 26 febbraio 2008) – va ricordato che «in caso di acquisto di autoveicoli usati da parte di soggetto Iva nazionale, presso un operatore di altro Stato membro, è necessario verificare preliminarmente se il cedente comunitario, che comunque emette fattura senza esposizione dell’imposta, abbia effettuato una cessione con utilizzo del sistema del margine o, piuttosto, abbia realizzato una vera e propria cessione intracomunitaria.

Infatti, mentre nel primo caso il corrispettivo è già comprensivo di Iva, nell’ipotesi di cessione intracomunitaria l’imposta non risulta applicata in quanto il bene deve assolvere l’Iva nel Paese di destinazione, imponendo al cessionario italiano l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 46 e segg del Dl 331 del 1993 (integrazione della fattura di acquisto, registrazione della stessa, ecc.).» (così, in particolare, la citata circolare n. 40/E del 2003 conformemente alla precedente circolare n. 177/E del 22 giugno 1995 ed all’articolo 37 del medesimo Dl n. 41 del 1995).

Fermo quanto sopra e la necessità, quindi, di trattare l’acquisto in oggetto come una cessione intracomunitaria laddove manchino i requisiti per l’applicazione del regime Iva del margine, qualora tali requisiti sussistano può confermarsi quanto ipotizzato nel quesito conformemente alle indicazioni contenute nella «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro», versione 1.8 del 30 settembre 2022, disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, in cui si è precisato che «Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite Sdi i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (non rilevanti ai fini Iva in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

Gruppo Iva, vanno regolarizzate le fatture intestate ai partecipanti

Le società del gruppo dal 2023 applicano il regime del Gruppo Iva e in questi primi giorni dell’anno hanno ricevuto molteplici fatture intestate erroneamente alla partita Iva dei singoli componenti del Gruppo stesso. Vogliamo sapere se, nonostante quanto indicato dall’agenzia delle Entrate con le risposte 72/E/2019 e 133/E/2020, il gruppo possa operare direttamente la detrazione senza richiedere la nota di variazione ovvero emettere autofattura? Questo perché, per chi scrive, ciò sarebbe in linea con quanto disciplinato dalla stessa Agenzia in caso di operazioni straordinarie e perché, comunque, costituirebbe un errore formale senza alcun danno per l’erario, in quanto la fattura è sempre riferita alla specifica legal entity.

Al riguardo, l’orientamento di prassi amministrativa finora assunto è sempre stato sfavorevole alla detrazione nel caso in cui il Gruppo Iva riceva una fattura con errata indicazione della partita Iva.

In particolare, la questione, come lo stesso quesito evidenzia, è stata esaminata con la risoluzione n. 72/E del 2019 con la quale è stato precisato che quand’anche la fattura rechi l’indicazione della partita Iva ante adesione di una delle società del Gruppo Iva, ai fini della sua registrazione e dell’esercizio del diritto alla detrazione della corrispondente imposta, il Gruppo Iva deve necessariamente attivarsi per la regolarizzazione della fattura, nel presupposto, da un lato, che la corretta indicazione della partita Iva del cessionario/committente rientra tra i requisiti richiesti dall’articolo 21, comma 2, lettera f), del Dpr n. 633/1972 ai fini della regolarità della fattura e, dall’altro, che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione è individuato nel momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui al citato articolo 21 del Dpr n. 633/1972.

Pertanto, in relazione al quesito posto, si confermano le indicazioni già fornite in via di prassi, come innanzi rappresentate (tra le più recenti, si veda la risposta ad interpello n. 373 del 17 settembre 2020).

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