Imposte

Telefisco 2024, le risposte delle Entrate: Iva

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Regole sospese tra Ets e Onlus

Nell’articolo 10 della legge Iva troviamo alcune volte l’espressione «Ets non commerciali» in sostituzione di «Onlus». Questa modifica è già vigente, oppure entrerà in vigore dopo l’autorizzazione europea per le agevolazioni fiscali agli enti del terzo settore?

L’articolo 89, comma 7, lettera b), del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore - Cts) dispone che all’articolo 10, primo comma, del Dpr 633/1972, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola: «Onlus» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale».

La suddetta disposizione è contenuta nel Titolo X del Cts.

Ai sensi dell’articolo 104, comma 2, del Cts, le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Ciò posto, poiché la prima delle due condizioni innanzi indicate (l’autorizzazione della Commissione europea) non si è ancora verificata, la modifica di cui al richiamato articolo 89, comma 7, lettera b), del Dlgs 117/2017 non è ancora operativa.

Fatturazione elettronica, nuovi obblighi

Dal 1° gennaio 2024 è scattato l’obbligo generalizzato di emissione di fattura elettronica, anche per i soggetti esclusi fino al 31 dicembre 2023, quali soggetti minimi, forfettari, ed enti non commerciali che applicano le disposizioni della legge 398/1991. Per i documenti datati 2023 e inviati/ricevuti nel 2024 si possono ritenere confermate le indicazioni delle Faq relative all’avvento dal 2019 dell’obbligo di cui alla Legge di Bilancio 2018, dove l’elemento qualificante è la data del documento e si prevede che se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018 (oggi 2023), la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019 (oggi 2024), la fattura dovrà essere elettronica? Questa tolleranza può valere anche per le fatture cartacee degli enti non commerciali che riportano addebiti di Iva detraibili per i committenti con esercizio della detrazione nel 2024?

Nel commentare le novità normative che hanno riguardato il cosiddetto “regime forfettario” (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014), con riferimento all’articolo 18, commi 2 e 3, del Dl 36/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022), la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 ha rammentato «che con la risposta n. 150, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, alle Faq del 22 dicembre 2022, nel confermare la risposta resa al quesito n. 1.3 della circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, è stato chiarito che «solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 [euro] è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022». I contribuenti che permangono nel regime forfettario, quindi, nel corso del 2023 e che per l’anno precedente erano già tenuti alla fatturazione elettronica continuano a fatturare con tale modalità.

Viceversa, per i soggetti che restano nel regime forfettario nel 2023 e che per l’anno 2022 non erano tenuti alla fatturazione elettronica, l’obbligo di emettere fatture elettroniche decorre dal 1° gennaio 2024, a prescindere dall’entità dei ricavi conseguiti o compensi percepiti.

Laddove, invece, la permanenza nel regime forfettario è venuta meno nel corso del 2023 per il superamento del nuovo limite di 100.000 euro, l’obbligo in capo al contribuente – ex forfettario divenuto istantaneamente ordinario – di emettere fattura elettronica con indicazione dell’Iva opera già nel 2023».

Dal 1° gennaio 2024, dunque, tutte le fatture emesse da soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia – con l’eccezione delle fatture relative alle operazioni effettuate verso consumatori finali dai «soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria» prevista, anche per il 2024, dall’articolo 10-bis del Dl 119/2018, come in ultimo modificato dall’articolo 3, comma 3, del Dl 215/2023, in corso di conversione – devono essere elettroniche tramite il sistema di interscambio (SdI).

Fermo quanto sopra, va osservato come l’obbligo di fatturazione elettronica sia da valutare in riferimento all’emissione del documento.

Sul punto, stanti i tempi legislativamente previsti per la documentazione delle operazioni a mezzo fattura (si veda, in generale, l’articolo 21 del Dpr 633/1972, il cosiddetto “decreto Iva”), non diversamente da quanto avvenuto al 1° gennaio 2019 – momento di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite SdI – va ribadito quanto chiarito con la circolare n. 14/E del 2019, ossia che in «considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, si assume che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni [ora 12, ndr] previsti dall’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto Iva, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.».

Da notare, tuttavia, che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI e, quindi, qualora data di effettuazione dell’operazione e giorno di invio non coincidano, i due momenti, nel rispetto delle previsioni normative [si veda, ad esempio, l’articolo 21, lettera g-bis) del decreto Iva] devono avere autonoma indicazione e valenza.

Conseguentemente, per le operazioni effettuate nel 2023, se il cedente/prestatore:

a. ha spedito, o comunque variamente messo a disposizione del cessionario/committente, la fattura extra SdI entro il 31 dicembre 2023, essa poteva essere analogica indipendentemente dalla data della sua ricezione da parte del cessionario/committente che, fermi restando gli ulteriori requisiti legislativamente previsti, può portare in detrazione la relativa imposta;

b. ha proceduto alla spedizione/messa a disposizione extra SdI dopo il 31 dicembre 2023, fermo restando un eventuale ravvedimento in base all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, «la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.» (cfr. l’articolo 1, comma 6, del Dlgs 127/2015).

Fattura elettronica e non residenti

Dal 1° febbraio 2024 il tipo documento TD28 potrà essere usato per le fatture da soggetti non residenti identificati in Italia (ma non ivi stabiliti) che erroneamente abbiano emesso la loro fattura con Iva, anziché in reverse charge. La compilazione del documento è considerata una nuova modalità di regolarizzazione da parte del cessionario/committente?

In via generale, il tipo documento TD28 si utilizza al solo fine di adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015 sia per le operazioni con cedenti sammarinesi che hanno emesso una fattura cartacea, sia nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis. 1, del Dlgs 471/1997 in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell’imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.

Si precisa che l’utilizzo del tipo documento TD28 non incide sul disposto del richiamato articolo 6, comma 9-bis. 1, del Dlgs 471/1997, restando ferme le previsioni di tale disposizione in ordine alla detrazione dell’imposta ed alla sanzione dovuta.

In tale ipotesi, la fattura va compilata come di seguito indicato:

  • <CedentePrestatore>: dati identificativi del Cedente/Prestatore estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione Iva aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione Iva italiana);
  • <CessionarioCommittente>: dati del Cessionario/Committente italiano;
  • <TipoDocumento>: della sezione “Dati Generali”: va compilato con il valore TD28;<Data>: della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal Cedente/Prestatore non stabilito identificato in Italia;
  • <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente;
  • <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia.

Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

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