Telefisco 2024, le risposte del Mef: antiriciclaggio
Pubblichiamo per la prima volta le risposte del ministero dell’Economia e finanze ai quesiti di Telefisco 2024. In tema processo tributario le risposte sono state elaborate dal dipartimento della Giustizia tributaria, in tema di tributi locali dal dipartimento delle Finanze e in tema di antiriciclaggio dal dipartimento del Tesoro.
Registro titolari effettivi e violazioni
Il Registro dei titolari effettivi previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo 231 del 2007 è stato reso operativo attraverso l’emanazione a cura del ministero delle Imprese e del made in Italy dell’ultimo decreto previsto (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 236 del 9 ottobre 2023) che impone alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (articolo 2188 del Codice civile) e alle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (Dpr 361/2000), di comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. Oltre alla sanzione per l’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo, che è punita con la medesima sanzione stabilita dall’articolo 2630 del Codice civile, sono previsti altri tipi di violazioni in caso di dichiarazioni mendaci e quali sono i poteri degli amministratori delle società e degli enti e dei trustee in caso di mancata cooperazione dei soci degli associati e degli eventuali beneficiari?
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Dm 11 marzo 2022, n. 55, i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Tuda).
Ne deriva che, in caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 76 del Tuda. Invero, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. f), del Dm 11 marzo 2022, n. 55, la comunicazione avente ad oggetto i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva, deve contenere la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48 del Tuda, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle suddette sanzioni.
Con riguardo allo specifico quesito circa eventuali poteri degli amministratori delle società e degli enti e dei trustee in caso di mancata cooperazione dei soci, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le informazioni sulla titolarità effettiva inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo individuato anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui l’impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora, poi, permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, gli amministratori acquisiscono le informazioni richiedendole espressamente ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente.
Secondo quanto dispone lo stesso comma 3 dell’articolo 22, l’inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio di fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.
Inoltre, ove compatibili, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 del Tuf, 74 e 77 del Cap e 2341-ter del codice civile.
Difformità titolare effettivo
L’articolo 21, lettera e-bis), del Dlgs 231/ 2007 prevede che i soggetti obbligati segnalino al Registro dei titolari effettivi le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela. Qual è il soggetto tenuto a vigilare sul rispetto di tale obbligo, come deve essere effettuato ed entro quale termine? Inoltre, chi è obbligato a fare tale segnalazione? Tra i soggetti obbligati devono essere considerate anche pubbliche amministrazioni, società pubbliche? Quali sono le eventuali sanzioni?
Rispetto all’ipotesi di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela e quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari effettivi e al relativo obbligo di segnalazione di cui all’articolo 21, comma 5, lett. e-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, giova innanzitutto rinviare alle specifiche Faq nn. 13 e 14, pubblicate congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Banca d’Italia e dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) sui rispettivi siti internet istituzionali.
Tanto premesso, si evidenzia che le modalità per la segnalazione di cui sopra sono disciplinate dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55, che all’articolo 6, comma 5, prevede che i soggetti obbligati accreditati segnalino tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni così acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all’accesso al Registro, secondo le modalità indicate nelle convenzioni sottoscritte dalle stesse autorità con Unioncamere e Infocamere, garantendo, in ogni caso, l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
Si precisa che sono tenuti alla segnalazione i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che, previo accreditamento ai sensi all’articolo 6 del Dm 11 marzo 2022, n. 55, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela.
Inoltre, si segnala che ai sensi del successivo comma 6 dell’articolo 6 del Dm 11 marzo 2022, n. 55, le suddette segnalazioni sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Tuda, con le conseguenti sanzioni previste dalla legge in caso autodichiarazioni mendaci.
Enti sportivi
Nel caso di enti, associazioni o società sportive dotate di personalità giuridica (le federazioni sportive nazionali/discipline sportive associate/enti promozione sportiva, le società sportive dilettantistiche nonché le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore con personalità giuridica di diritto privato) acquisita diversamente dalle procedure previste dal Dpr 361/2000 è comunque necessaria l’iscrizione al registro dei titolari effettivi?
Si rinvia all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che prescrive l’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva in capo alle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
La qualifica di Pep e i familiari
Le linee guida del Cndcec precisano che la qualifica di Pep (persona politicamente esposta) acquisita da un soggetto per effetto di suoi rapporti familiari o legami d’affari non si estende automaticamente anche ai familiari o ai soggetti legati da rapporti d’affari a tale soggetto. Ad esempio: 1. A è socio di affari di B che è Pep. A è Pep, ma i suoi familiari non lo sono. 2. A è Pep; suo padre B è Pep. I soci di B (padre di A) non sono Pep. È condivisibile tale interpretazione in sede di ispezione anche per altri soggetti obbligati?
Premesso che le linee guida degli organismi di autoregolamentazione sono da intendersi a esclusivo supporto degli iscritti, il decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) definisce all’articolo 1, comma 2, lettera dd) le persone politicamente esposte (PEP) quali «le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami». Tale definizione generale è poi declinata, in concreto, mediante un elenco dettagliato di PEPs.
Il disposto normativo, inoltre, prosegue precisando che «sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili». Inoltre «sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta».