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Telefisco 2025, le risposte delle Entrate: l’anteprima su Iva e controlli

Pubblichiamo qui di seguito le risposte dell’agenzia delle Entrate pubblicate in anteprima sul Sole 24 Ore del 5 febbraio in occasione di Telefisco 2025.

Iva

Esterometro, la fattura del fornitore comunitario

Similmente a quanto chiarito dal provvedimento n. 89757/2018 e successive modifiche con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da indicare nel previgente «esterometro», si conferma che anche per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti, da effettuare per il tramite dello Sdi utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica, per data di ricezione debba intendersi «la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva».

L’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127 del 2015, dispone che, dal 1° luglio 2022, dispone che, «b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione». Tale previsione è allineata con i termini di registrazione della fattura di acquisto intracomunitario disposto dall’articolo 47 del decreto-legge n. 331 del 1993, secondo cui, «le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera». Stante la lettera della norma innanzi richiamata, è, dunque, evidente che la «ricezione» della fattura non può intendersi come data di «registrazione ai fini della liquidazione ai fini Iva».

Controlli e sanzioni

Gli interessi sull’adesione al Pvc

Quali sono gli interessi applicabili per le imposte ritenute evase nel caso in cui il contribuente presti adesione ai sensi del nuovo articolo 5 quater del decreto legislativo 218/1997 ai verbali di constatazione (ex articolo 24 legge n. 4/1929)?

L’articolo 5-quater del decreto legislativo 218/1997 stabilisce, al comma 6, che in presenza dell’adesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell’articolo 2, comma 5, e nell’articolo 3, comma 3, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8. Considerato che l’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 viene richiamato dall’articolo 6 del decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 21 maggio 2009, che alla lettera d) stabilisce che gli interessi per ritardato pagamento relativi alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione sono stabiliti nella misura dal 3,5% dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento originario e fino al giorno del versamento effettivo, la citata misura degli interessi risulta applicabile anche in caso di definizione ai sensi del nuovo articolo 5-quater.