Imposte

Telefisco 2025, le risposte del Mef: imposta di soggiorno

Pubblichiamo per la prima volta le risposte del ministero dell’Economia e finanze ai quesiti di Telefisco 2025. In tema di imposta di soggiorno la risposta è stata data dal dipartimento delle Finanze.

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

L’articolo 180, comma 3, del Dl 34/2020 prevede che per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento «dell’importo dovuto». La norma non prevede, a differenza degli altri tributi comunali, una sanzione minima (di 50 euro). L’omissione della dichiarazione può essere sanata con il ravvedimento operoso e tuttavia, non essendo prevista una sanzione minima, sembrerebbe che la percentuale di sanzione dovuta col ravvedimento sia da rapportare all’importo dovuto sulla base della dichiarazione presentata tardivamente. E tuttavia, si potrebbe ritenere che se il contribuente ha già effettuato i pagamenti alle scadenze stabilite dal Comune, e quindi con la dichiarazione non è dovuto alcun importo, la violazione si traduca in un errore formale, soggetto alla sanzione minima di 50 euro, anche in virtù del principio di proporzionalità della sanzione. Si chiede conferma circa la possibilità di far riferimento alla sanzione minima di 50 euro, allorché gli importi non dichiarati tempestivamente siano stati comunque versati nei termini fissati dai regolamenti comunali. 

La norma richiamata nel quesito vale a dire l’articolo 180, comma 3, del Dl 34/2020, che ha modificato le disposizioni della disciplina dell’imposta di soggiorno (applicabile anche ai casi in cui la stessa si riscuote relativamente alle cosiddette locazioni brevi) non prevede la possibilità di irrogare la sanzione minima di 50 euro quando gli importi non dichiarati tempestivamente siano stati comunque versati nei termini fissati dai regolamenti comunali. Non è, altresì, possibile rinvenire nel sistema sanzionatorio di carattere generale, applicabile anche alle violazioni concernenti i tributi locali, una violazione derivante da un errore formale, soggetta «alla sanzione minima di 50 euro, anche in virtù del principio di proporzionalità della sanzione».

A questo proposito, si potrebbe, invece, ritenere possibile una riduzione della sanzione relativa all’omessa o infedele presentazione della dichiarazione ricorrendo alla previsione di cui all’articolo 7 del Dlgs 472/1997, il quale dispone al comma 4 che: «Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile», per cui la percentuale applicabile potrebbe essere ridotta fino al 25%.

Vale la pena, infine, di precisare che il comma 4 del citato articolo 7 è confluito nell’articolo 7, comma 4 del Dlgs 5 novembre 2024 n. 173, recante il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©