Telefisco 2025/Esterometro, per l’invio dei dati conta la ricezione della fattura
Il chiarimento dell’Agenzia al convegno: trasmissione entro 15 giorni dal documento ottenuto dal fornitore Ue. Non va fatto riferimento alla data di registrazione per la liquidazione dell’Iva
L’agenzia delle Entrate risponde in anteprima agli esperti di Telefisco con un chiarimento sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ossia il nuovo esterometro, in particolare sulle operazioni passive intercorrenti con controparti comunitarie.
In base all’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015, per le operazioni poste in essere dal 1° luglio 2022 i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, con cadenza trimestrale (entro la fine del mese successivo al relativo trimestre) e per il tramite dello Sdi (Sistema di interscambio) utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle non rilevanti territorialmente agli effetti dell’Iva in base agli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/1972 di importo non superiore a 5mila euro.
I dati che riguardano specificamente le operazioni di acquisto devono essere trasmessi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
L’Agenzia conferma che per data di ricevimento del documento deve intendersi quella di effettiva ricezione della fattura emessa dal fornitore non stabilito e che tale riferimento non può quindi essere letto come alla data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione Iva.
La risposta è motivata evidenziando l’allineamento letterale della richiamata norma di cui all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015, con il disposto dell’articolo 47 del Dl 331/1993 che disciplina i termini di registrazione delle fatture di acquisto intracomunitario: previa integrazione a norma dell’articolo 46 del medesimo decreto, le stesse devono essere annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse e ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione anche in quello degli acquisti.
Diverso il principio contenuto nel paragrafo 9.3 del provvedimento delle Entrate n. 89757/2018 ove, con riguardo alla precedente comunicazione transfrontaliera (vigente per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2022), si leggeva che per data di ricezione potesse intendersi «la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva» e quindi di annotazione del documento integrativo in reverse charge risultante dai registri Iva.