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Telefisco: le risposte del Mef sull'Imu

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FABBRICATI DEI COSTRUTTORI: LE CONDIZIONI PER L'ESONERO

I fabbricati delle imprese costruttrici sono esenti da Imu se destinati alla vendita e non locati (Dl n. 102/2013). Si ritiene che l'impresa costruttrice non debba avere per oggetto esclusivo o principale la costruzione dei fabbricati medesimi. Se un fabbricato viene locato per una parte del periodo di imposta è esente da Imu per i mesi in cui non risulta locato? E se viene usato temporaneamente dall'impresa stessa pur essendo destinato alla vendita?

La norma di esenzione Imu di cui al comma 9-bis dell'articolo 13 del Dl n. 201 del 2011, prevede espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Come si evince dal tenore letterale della norma è escluso ogni caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell'impresa.

ANCHE CON LO IUC IL SALVAGENTE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di omesso o insufficiente versamento della Iuc (Tari e Tasi) si rende applicabile il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997?

Il ravvedimento di cui all'articolo 13 del Dlgs. n. 472 del 1997 è un istituto generale che si applica a tutti i tributi locali e quindi anche alla Iuc che, come stabilisce il comma 639 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, si compone dell'Imu, della Tasi e della Tari.

IL VERSAMENTO DI SOLI 12 EURO NON METTE AL RIPARO DA SANZIONI

Il comma 728 della legge n. 147/2013 dispone la disapplicazione delle sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno 2013 qualora la differenza sia versata entro il 16 giugno 2014. In base al dato letterale della norma non sembra sanato l'omesso versamento per intero della seconda rata. Ciò significa che per entrare nella sanatoria occorre aver versato entro i termini almeno 12 euro di Imu?

La norma limita chiaramente la disapplicazione di sanzioni ed interessi al caso di insufficiente versamento della seconda rata Imu, per cui il predetto beneficio non è applicabile in caso di omesso versamento. Si rammenta che l'importo minimo di 12 euro non ha alcun effetto in questo caso.

IMU E TASI, REGOLE DIVERSE PER I COLTIVATORI DIRETTI

La Tasi è dovuta anche sulle aree edificabili (comma 669 - legge n. 147/2013); stante l'assimilazione all'Imu relativamente alla determinazione della base imponibile è corretto ritenere che se l'area è posseduta da un coltivatore diretto, o imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale, così come l'area è considerata agricola ai fini Imu, non sia soggetta a Tasi?

Il comma 669 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di aree fabbricabili, a qualsiasi uso adibiti. La disposizione non prevede alcuna assimilazione della Tasi all'Imu; tanto è vero che l'abitazione principale rientra, diversamente dall'Imu, nel presupposto della Tasi, mentre i terreni agricoli non sono assoggettabili a Tasi. Ad ulteriore conferma di quanto appena sostenuto, si sottolinea che la disposizione in commento richiama espressamente la disciplina Imu solo per l'abitazione principale.
Pertanto, nel caso esposto nel quesito, il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale deve corrispondere la Tasi, poiché l'area fabbricabile non può essere considerata ai fini dell'applicazione di questo tributo come terreno agricolo.

IL CONGUAGLIO DOVUTO PER I TERRENI NON ESENTI

Il Dl n. 133/2013 non ha confermato l'esenzione da Imu per il secondo semestre 2013 per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all'Inps e fabbricati rurali diversi da quelli strumentali. È stato corretto il comportamento tenuto in base al quale l'Imu era dovuta per 6/12 dell'imposta municipale annua calcolata con le aliquote 2013, senza alcun conguaglio per il primo semestre in quanto non previsto dall'articolo 1, commi 1 e 5 del citato Dl n. 133?

Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, il procedimento di calcolo dell'Imu 2013, illustrato al punto n. 7 delle "Risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta mini Imu di cui all'art. 1, del D. L. n. 133 del 2013" pubblicate il 13 gennaio 2014 sul sito internet del Dipartimento delle finanze, è il seguente:
a) prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell'importo pagato nel 2012;
b) seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l'imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.
Si ricorda che il comma 728 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.

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