Adempimenti

TELEFISCO/2 Forfettari esenti da split payment

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di Benedetto Santacroce

Tempi più ampi per il versamento del saldo della dichiarazione Iva; il regime di vantaggio e i forfettari evitano gli adempimenti da Split Payment; effetto retroattivo per le esclusioni dalle sanzioni per la mancata stampa dei registri. Questi sono tre chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018, che portano qualche certezza in più sugli adempimenti derivanti dagli ultimi provvedimenti normativi di fine anno.

Saldo Iva 2017

Da ieri 1° febbraio 2018 è partita la nuova stagione delle dichiarazioni annuali Iva che si chiuderà il 30 aprile. I contribuenti, però, possono scegliere per il versamento del saldo Iva tre diverse date. Il dubbio che si poneva era se si potesse arrivare a versare l'imposta con le relative maggiorazioni al 20 agosto 2018. La risposta del fisco è positiva, per cui il contribuente avrà per il versamento del saldo Iva le seguenti possibilità:

• 16 marzo 2018 senza alcuna maggiorazione;

• il 2 luglio 2018 con la maggiorazione dello 0.40 % di interessi per ogni mese successivo al termine di pagamento del saldo dovuto in riferimento

• il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Split payment e contribuenti minori

Per i contribuenti in regime di vantaggio (Dl 98/2011) e per quelli in regime forfettario (L190/2014) la fatturazione verso soggetti sottoposti al regime dello split payment non è influenzata dagli specifici adempimenti. In effetti, i fornitori sono obbligati ad evidenziare il riferimento in fattura che trattasi di operazione soggetta allo split Payment solo nel caso in cui la stessa sia sottoposta ad Iva. Al contrario per tutte le operazioni (come quella nel caso di specie) che sono prive d'imposta il regime non opera. L'Agenzia sottolinea che i predetti contribuenti emettono fattura senza Iva e quindi sfuggono alle specifiche regole dello split payment.

Registri Iva e sanzioni

Il Dl 148/2017 è intervenuto sulla disciplina della tenuta dei registri Iva, gestiti in modo informatico, stabilendo che in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati sugli stessi sistemi informatici e vengono stampati a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza la tenuta si considera regolare e non si da luogo a sanzioni.

L'Agenzia, comunque, specifica che la disposizione ha, in relazione alle sanzioni e in base al principio del favor rei, carattere retroattivo. Questa retroattività opera, però, solo se all'epoca del controllo il contribuente ha provveduto a stampare i registri, dimostrando il perfetto aggiornamento delle scritture.

Un aspetto da sottolineare è che, come evidenzia l'Agenzia, la norma determina la non sanzionabilità fiscale della non corretta tenuta dei registri e non anche del relativo obbligo civilistico di conservazione. Questa non sanzionabilità, poi, risulta operativa solo in relazione ad un controllo diretto del contribuente e non anche in relazione al caso in cui la non conservazione dei registri si determini al di fuori di un controllo fiscale.

Questo profilo si può risolvere, come già fatto, dallo stesso legislatore con l'introduzione della fattura elettronica cancellando l'obbligo di tenuta e conservazione dei registri, ma non rendendo non sanzionabile la semplice trasposizione su carta delle scritture.

Le risposte dell’agenzia delle Entrate/1

Le risposte dell’agenzia delle Entrate/2

Le risposte dell’agenzia delle Entrate/3

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