TELEFISCO/3 Compensazioni a rischio, ravvedimento per l’F24 respinto
Scarto del modello F24 senza appello in termini di sanzioni. Scadenza dichiarativa al 31 ottobre valida anche coloro che non sono tenuti all'invio dello spesometro. Questi i chiarimenti delle Entrate nel corso di Telefisco.
Monitoraggio F24
Il comma 920 della legge 205/2017 ha previsto un nuovo regime di monitoraggio sugli F24 presentati con crediti spesi in compensazione e che presentano profili di rischio. Se nell'ambito del controllo emerge che il credito non può essere fruito, la disposizione prevede che la delega venga scartata con la conseguenza che il versamento si considera come non eseguito. Le Entrate al riguardo hanno chiarito che se il modello F24 viene “respinto” perché il credito è inesistente o non è utilizzabile, «la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento». Quindi lo scarto è eventualmente sanabile spontaneamente solo corrispondendo la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento operoso perché, vista la durata prevista per il monitoraggio (30 giorni), sarà fisiologico a fronte dello scarto trovarsi di fronte ad un omesso versamento rispetto alla scadenza.
Una questione rilevante al riguardo è comprendere in cosa consisterà lo “scarto”. Se è l'intera delega che viene scartata, significa che l'omesso versamento riguarderà anche la parte di debito eccedente il credito ritenuto non utilizzabile. Se è il credito che viene scartato la delega troverebbe copertura per la parte addebitata sul conto e quindi solo sulla parte indebitamente compensata, andrebbe correlata la sanzione.
Questo è un punto importante perché se l'orientamento è di andare nella prima direzione (scarto dell'intera delega come letteralmente sembra disporre la disposizione), la soluzione per attenuare il rischio sanzione potrebbe essere quella di spacchettare il versamento dovuto in due parti. La parte di debito che trova compensazione con il credito “a rischio” in un modello F24 che chiude a saldo zero. Il residuo in un separato F24 da addebitare sul conto. Dato che l'attuazione della nuova disposizione è demandata al varo di un decreto attuativo, il regolamento dovrà fissare chiaramente questa e le altre regole, anche in relazione a quali siano i crediti a rischio che attivano il regime di monitoraggio auspicando che quelli “vistati” ne siano automaticamente esclusi.
Termini dichiarativi
L'Agenzia ha anche chiarito a chi si applica il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi fissato al 31 ottobre. Il differimento dei termini deve essere inteso in senso ampio, quindi ricomprende anche le dichiarazioni dei soggetti che non sono tenuti ad effettuare l'adempimento di cui all'articolo 21 del Dl 78/2010 e, in generale, dei contribuenti non titolari di partita Iva. In pratica, quindi, pur essendo motivata dalla scadenza al 30 settembre dell'invio dello spesometro, il termine del 31 ottobre è fruibile anche dai soggetti che non sono tenuti a questo adempimento. Soluzione, peraltro, confermata anche dalle istruzioni alle DR 2018.
Diverso è il caso delle società che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per costoro, infatti, l'Agenzia chiarisce che il termine di presentazione della dichiarazione resta fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Anche in questo caso il chiarimento è condivisibile dato che la legge di Bilancio 2018 è intervenuta sui soli termini “fissi” di presentazione della dichiarazione, non modificando l'articolo 2, comma 2, del Dpr 322/1998. Quindi il termine “mobile” per la presentazione della dichiarazione dei soggetti Ires è rimasto invariato. La stessa regola si rende applicabile anche in presenza di obblighi dichiarativi afferenti ad operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni eteogenee e liquidazioni).
Il 770 semplificato ai tempi supplementari. In attesa di superare l’ostacolo sul visto per i crediti elevati
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware