Controlli e liti

Tempi più stretti per l’istanza se il giudizio è già in Cassazione

Bisogna evitare che giunga sentenza definitiva prima che sia fatta la domanda

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La domanda di definizione può essere presentata entro il 30 giugno prossimo. Tuttavia, in alcune particolari ipotesi conviene prestare particolare attenzione in quanto il giudizio potrebbe diventare definitivo e di conseguenza la definizione è preclusa. Infatti, per la definizione oltre alla data di riferimento per la verifica dello stato della lite (ossia il 1° gennaio 2023) occorre che il giudizio non sia divenuto definitivo prima della presentazione della domanda.

L’articolo 1, comma 197, della legge 197/2022, prevede che su richiesta dell’interessato il processo sia sospeso fino al 10 luglio 2023.

In ipotesi di controversia pendente nei gradi di merito (primo e secondo grado) non è necessario avvalersi di tale facoltà in quanto non potrà verificarsi che il procedimento diventi definitivo. E infatti oltre alla citata sospensione del processo, è stata prevista anche la sospensione dei termini di impugnazione: il comma 199 dell’articolo 1 della legge 197/2022 prevede, per le controversie definibili, la sospensione per 9 mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023. Ne consegue che anche non chiedendo la sospensione del processo, l’eventuale sentenza depositata dal giudice di merito non sarebbe definitiva perché comunque impugnabile nel grado successivo.

In altre parole, tutte le sentenze di primo e secondo grado, i cui termini ordinari di impugnazione scadono in tale arco temporale, non possono passare in giudicato, stante la sospensione dei termini di impugnazione ovvero di riassunzione.

L’unica eccezione è rappresentata dai giudizi in Cassazione. In caso di rigetto del ricorso presentato dal contribuente, ovvero di accoglimento, anche nel merito e senza rinvio, del ricorso presentato dall’Agenzia, la sentenza è definitiva.

Per tali ragioni, è opportuno che, in pendenza di giudizio in Cassazione, ma soprattutto nei casi in cui l’udienza sia già stata celebrata (e si è in attesa della decisione) la domanda di definizione venga presentata al più presto onde evitare che la sentenza della Cassazione, ove depositata, faccia diventare definitivo il giudizio e precluda la definizione.

Nel caso in cui invece l’udienza sia fissata nei prossimi giorni e il contribuente non abbia ancora presentato la domanda di definizione è possibile, con specifica istanza, richiedere al giudice la sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. Il processo viene così sospeso fino al 10 luglio 2023. Entro lo stesso termine il contribuente deve depositare nel fascicolo del giudizio copia della domanda di definizione e del versamento (totale o prima rata).

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