Imposte

Tempi stretti per il superammortamento

di Luca Gaiani

Per il superammortamento al 40%, consegna dei beni entro fine giugno per completare ordini e acconti del 2017. Le imprese e i professionisti che, entro la chiusura dello scorso esercizio, hanno sottoscritto ordini per beni strumentali, pagando un acconto almeno pari al 20%, devono realizzare l’investimento entro sabato 30 giugno per sfruttare la detassazione al 40% in luogo di quella ridotta al 30 per cento. La scadenza, se legata a ordini del 2017, riguarda anche gli investimenti in autovetture che costituiscono beni strumentali utilizzati in via esclusiva, come quelle delle imprese di noleggio.

Intreccio di date

La legge n. 232/2016 ha prorogato l’incentivo del superammortamento al 40% per investimenti realizzati fino a tutto il 31 dicembre 2017, con una coda al 30 giugno 2018 in presenza di ordini confermati, accompagnati da un acconto del 20%, effettuati entro la fine dello scorso anno. La proroga del superammortamento al 2017 (e primo semestre 2018) non ha riguardato le autovetture aziendali a deducibilità limitata (per le quali il termine ultimo è rimasto quello del 31 dicembre 2016) limitandosi ai veicoli di cui alla lettera a) dell’articolo 164 del Tuir, e dunque a quelli adibiti ad uso pubblico o utilizzati esclusivamente quali mezzi strumentali.

La legge n. 205/2017 ha riproposto il super ammortamento di imprese e professionisti anche per il 2018 (con una coda al 30 giugno 2019 in presenza di ordini e acconti 20% entro il 31 dicembre 2018), ma con una maggiorazione ridotta dal 40% al 30% e con l’esclusione delle autovetture e dei veicoli di cui all’articolo 164 del Tuir, anche se strumentali (restano agevolabili solo i mezzi pesanti come autocarri, autobus, ecc.).

Ordini e acconti 2017

Possono usufruire della più favorevole disposizione vigente nel 2017, le imprese e i lavoratori autonomi che, entro il 31 dicembre scorso, pur non avendo ultimato gli investimenti pianificati, hanno proceduto a ordinare il bene al fornitore, ricevendo la relativa accettazione, pagando al contempo un acconto non inferiore al 20% del costo di acquisto.

Per accedere al bonus del 40%, i contribuenti devono ora concludere l’investimento entro il 30 giugno ricordando che rilevano, a questi fini, i criteri di imputazione temporale previsti dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir (e ciò anche per imprese che applicano la derivazione rafforzata e per i professionisti).

Il fornitore dovrà consegnare o spedire il bene entro fine giugno, oppure, entro la stessa data, dovrà essere ultimata la realizzazione del bene in presenza di investimenti realizzati in appalto. L’entrata in funzione, da cui parte l’ammortamento, può invece essere successiva, senza che ciò faccia perdere il beneficio.

Con riferimento agli investimenti in leasing, la risoluzione 132/E/2017 ha chiarito che l’allungamento al 30 giugno 2018 del periodo per effettuare l’investimento vale anche quando, entro il 31 dicembre 2017, è stato confermato l’ordine dal venditore (e pagato ad esso l’acconto del 20%), con la successiva stipula del contratto di locazione finanziaria e commutazione dell’acconto al fornitore in un maxicanone nei confronti della compagnia di leasing. Stipula che dovrà avvenire entro il 30 giugno, unitamente alla consegna del bene all’utilizzatore.

Ultima chiamata per le auto

Se la chiusura dell’investimento slitta a dopo il primo semestre di quest’anno, si esce dalla disciplina della legge originaria e si entra (sempreché lo stesso sia realizzato nel 2018, con la solita coda a giugno 2019) nel regime attuale con diminuzione dal 40% al 30% della quota detassabile.

Per ordini e acconti del 2017, il termine del 30 giugno rappresenta inoltre l’ultima chiamata per inserire nel superammortamento i veicoli di cui alla lettera a) dell’articolo 164 del Tuir, come le autovetture dei taxisti (uso pubblico), delle scuole guida e delle imprese di noleggio (beni esclusivamente strumentali, senza i quali l’attività non può essere esercitata).

La legge232/2016 ha prorogato il superammortamento del 40% per gli investimenti realizzati da imprese e professionisti sino al 31 dicembre 2017, con coda al 30 giugno 2016 in presenza di ordini e acconti entro la fine dello scorso anno. La legge 205/2017 ha previsto una nuova agevolazione per gli investimenti del 2018 (con coda al 30 giugno 2019) con maggiorazione scesa al 30% ed esclusione dei veicoli dell’articolo 164 del Tuir, come le autovetture anche se strumentali

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©