Imposte

Tempi stretti per la soluzione

di Benedetto Santacroce.

L’emanazione del decreto ministeriale sulle esenzioni e sulle modalità di prestazione della garanzia all’estrazione dei beni dal deposito Iva riveste particolare importanza e urgenza perché, allo stato attuale, la quasi totalità dei depositi Iva è costituita da depositi doganali che introducono beni da Paesi terzi e utilizzano il deposito Iva, oltre che per gestire meglio la logistica delle proprie merci, anche per ridurre il carico finanziario determinato dal prefinanziamento dell’Iva, che sarebbe riscuotibile in dogana.

A dire il vero la mancanza del decreto e delle regole attuative crea non poche preoccupazioni alle strutture che operano in regime di deposito Iva che, senza questo provvedimento, dovrebbero cambiare la propria procedura operativa, ma si vedrebbero sicuramente ridurre il flusso commerciale che con ogni probabilità cercherebbe altri percorsi internazionali e nazionali. L’emanazione del decreto quindi, se troppo vicino alla data del 1° aprile, potrebbe creare dei danni agli operatori, anche perché oltre al regolamento si attende un provvedimento attuativo dell’agenzia delle Entrate e quindi forse anche in questo caso sarebbe più opportuno uno slittamento dei termini.

L’attuale funzionamento del deposito Iva prevede che le merci immesse in libera pratica da Paesi terzi vengano introdotti nel deposito con la prestazione di apposita garanzia ovvero con specifici esoneri per operatori certificati dalle autorità doganali (operatori economici autorizzati- Aeo) ovvero autorizzati in base all’articolo 90 del Dpr 43/73. Le stesse merci al momento dell’estrazione se destinate all’utilizzazione ovvero alla commercializzazione nazionale non devono pagare l’Iva, ma assolvono l’imposta con autofattura.

La nuova regolamentazione, introdotta dal Dl 193/2016, cambia le regole e dal 1° aprile prevede anche per queste operazioni il pagamento dell’imposta diretta all’Erario a meno che non venga emanato proprio il predetto decreto. Quindi sul piano operativo ci troviamo di fronte a due esiti possibili. Il primo, che è assolutamente da evitare, è che al 1° aprile non sia stato ancora emanato il regolamento e il provvedimento direttoriale dell’Agenzia. In questo caso tutti i depositi doganali che hanno introdotto beni nel deposito al momento dell’estrazione dovrebbero, tramite il gestore, versare l’imposta entro il 16 del mese successivo all’estrazione senza diritto alla compensazione di cui al Dlgs 241/97. Il secondo è che, come ci si auspica, tutto sia pronto per il 1° aprile; in questo caso, però, gli operatori dovranno verificare la propria posizione di affidabilità e dovranno rilasciare ai depositari una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la copia della garanzia ovvero della certificazione di esonero; i depositari dovranno rivedere le proprie procedure di controllo e trasmettere le informazioni all’agenzia delle Entrate.

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