Termine breve per regolarizzare tutti gli accertamenti esecutivi
La circolare 5/E/2020: accertamenti esecutivi da pagare entro il 15 aprile e non il 31 maggio
Accertamenti esecutivi da pagare entro il 15 aprile e non il 31 maggio. Ai fini processuali, la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile si somma ai termini ordinari e riguarda anche le procedure di adesione. A fornire questi chiarimenti sono le Entrate con la circolare 5 /E del 20 marzo.
Scadenza avvisi esecutivi
L’articolo 68 del Dl 18/2020, relativo ai “termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, ha sospeso il pagamento di cartelle ed accertamenti esecutivi “scadenti” tra l’8 marzo e il 31 maggio. Tale norma è apparsa, da subito, poco chiara, quasi contraddittoria, tra contenuto e rubrica. Gli accertamenti esecutivi, infatti, sono affidati all’agente della riscossione solo dopo l’inutile decorso del termine per impugnare senza che sia intervenuto il pagamento (quindi 60 o, in caso di adesione, 150 giorni dalla notifica), vale a dire che si tratta di atti già scaduti (e quindi non “scadenti nel periodo” considerato).
Stante la finalità del decreto era stato ipotizzato che, a prescindere dalla rubrica, il legislatore avesse in realtà voluto sospendere non solo le cartelle ma anche gli accertamenti esecutivi i cui termini fossero pendenti.
Il parere dell’agenzia
Secondo l’Agenzia prevale, invece, il dato letterale. La circolare, infatti, precisa che per gli accertamenti esecutivi sono sospesi fino al 31 maggio solo i termini per gli importi dovuti dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione. In termini concreti, quindi, si tratta delle somme “intimate” attraverso le comunicazioni di presa in carico da parte di Agenzia Entrate-Riscossione.
Peraltro, il documento di prassi pare rilevare l’incoerenza di questa interpretazione, tanto da evidenziare che «a seguito dell’affidamento delle somme... non è immediatamente individuabile un termine di versamento». Va da sé, quindi, che una simile interpretazione restrittiva pare contrastare con il contenuto letterale dell’articolo 68.
È singolare che in un momento drammatico l’Agenzia interpreti in misura restrittiva e sfavorevole ai contribuenti anche un decreto che, già in virtù delle sue finalità, avrebbe dovuto condurre a conclusioni diverse.
I termini di impugnazione
Secondo la circolare i termini processuali sospesi devono essere sommati a quelli ordinari scadenti nel periodo tra il 9 marzo e il 15 aprile. Tuttavia, non chiarisce l’ipotesi in cui l’atto naturalmente scadrebbe dal 16 aprile in avanti: mal si comprende, infatti, se i giorni inclusi nella sospensione si debbano comunque sommare ovvero, scadendo oltre tale termine, valgano le regole ordinarie. Sebbene in una nota, l’Agenzia sembri confermare che la sospensione del termine per la proposizione del ricorso rileva anche in relazione al decorso del termine per la formulazione dell’istanza di accertamento con adesione.
Viene infine confermato che i termini procedurali sono sospesi per il contribuente fino al 15 aprile. Dovrebbe quindi dedursi, implicitamente, che sia del tutto legittimo che i medesimi termini, per gli uffici, siano sospesi al 31 maggio.