Controlli e liti

Termini emergenziali, è nullo l’avviso sul 2015 emesso post 2020

La Ctp di Bari 1495/6/2022 ribadisce la nullità dell’atto se l’ufficio non prova che sia stato emesso in data antecedente al 31 dicembre 2020, come disposto dall’articolo 157 del decreto Rilancio

di Emanuele Mugnaini

È nullo l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, se l’ufficio non prova che sia stato emesso in data antecedente al 31 dicembre 2020, termine previsto dall’articolo 157 del decreto Rilancio. Così si è espressa la Ctp di Bari con la sentenza 1495/6/2022 (presidente Epicoco, relatore Liussi).

Un contribuente ricorreva contro un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015 eccependo, in via preliminare, la nullità dello stesso per intervenuta decadenza dal potere di accertamento, poiché emesso oltre il termine previsto dall’articolo 157, comma 1 del Dl 34/2020. I giudici di merito, nell’accogliere il motivo preliminare di ricorso, hanno innanzitutto riepilogato i termini della disciplina emergenziale, mediante la quale è stata introdotta la scissione del termine di emissione da quello di notifica per gli atti di accertamento e di recupero, comunque denominati, destinati a scadere tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020. La norma in questione, in deroga agli ordinari termini decadenziali, ne ha infatti disposto l’obbligo di emissione entro la fine del 2020 e la notificazione tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2021, termine poi esteso al 28 febbraio 2022.

Nel caso in esame, osserva la commissione, l’ufficio non aveva fornito alcuna prova che l’atto fosse stato emesso entro il termine indicato, nemmeno aveva contestato l’eccezione del ricorrente, il quale sosteneva che l’avviso di accertamento fosse stato sottoscritto digitalmente in data successiva al 31 dicembre 2020. Quanto al momento di emissione degli atti, va ricordato che il comma 5 dell’articolo 157 dispone che la prova circa il rispetto del differimento dei termini è data anche dalle risultanze dei sistemi informativi e di gestione documentale dell’agenzia delle Entrate.

Il successivo comma 6 prevede, inoltre, l’emissione di uno o più provvedimenti, mai emanati, destinati ad individuare le concrete modalità applicative della norma in questione. È bene ricordare, infatti, che l’articolo 157, oltre a quanto previsto per gli accertamenti, disciplina numerosi altri differimenti.

Ulteriore questione, a tutt’oggi non chiara, riguarda, sempre con riferimento al periodo d’imposta 2015, l’applicazione della particolare disciplina emergenziale in combinato disposto con la proroga prevista dall’articolo 5, comma 3-bis del Dlgs 218/97 in tema di contraddittorio preventivo. La norma in questione prevede infatti che, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dal potere di notificazione – e non di emissione – dell'atto intercorrano meno di novanta giorni, tale ultimo termine sia automaticamente prorogato di centoventi giorni. Proroga inapplicabile, a parere di chi scrive, al caso di specie. Questo perché, tra il 31 dicembre 2020, termine di emissione, e il 28 febbraio 2022, termine per la notificazione a cui si riferisce l’articolo 5, comma 3- bis, il numero di giorni è decisamente superiore.

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