Diritto

Termini già consumati alla fine del primo grado

Rientrerebbero nella nuova formulazione reati come le omesse ritenute per il 2019

di Antonio Iorio

I reati tributari commessi dal 25 dicembre 2019 hanno termini di prescrizione differenti. Se si verifica una causa di interruzione prevista dal Codice ovvero la notifica di un Pvc o atto di accertamento il termine viene aumentato (di un quarto). In tale contesto l’esatta data di entrata in vigore delle nuove norme è particolarmente importante.

Aderendo all’interpretazione del Massimario, la cessazione della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado dovrebbe applicarsi ai reati consumati dal 1° gennaio 2020. In questa ipotesi vi rientrerebbero: i delitti di dichiarazione infedele e fraudolenta relativi alle dichiarazioni redditi e Iva presentate già nel 2020 (e quindi inerenti l’anno 2019); l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2019 (relativa al 2018) che si consuma al novantesimo giorno dalla data in cui doveva essere presentata; l’omesso versamento di ritenute e Iva del 2019; tutti gli altri delitti tributari commessi a partire dal 2020. Ciò comporterebbe che già per tutti questi illeciti il termine prescrizionale dovrebbe spirare prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

Al contrario, invece, ritenendo applicabile le nuove regole ai reati consumati alla data di entrata in vigore della legge 134/2021 (19 ottobre 2021), tutti i reati tributari commessi nel 2020, e anche quelli relativi alla dichiarazione annuale Iva 2021, seguirebbero le precedenti disposizioni sulla prescrizione con la conseguenza che occorrerebbe giungere alla sentenza definitiva prima della scadenza dei termini prescrizionali. Così, per esempio, una dichiarazione dei redditi infedele presentata il 30 novembre 2020 (relativa all’anno 2019) si prescrive il 30 novembre 2028 ovvero (in caso di Pvc, accertamento o altra causa di interruzione entro tale data) il 30 novembre 2030 (salvo la ricorrenza di ulteriori sospensioni) se non sia intervenuta sentenza definitiva.

Nel caso invece sia confermata l’interpretazione del Massimario, entro il 30 novembre 2030 deve essere pronunciata la sentenza di primo grado. Si tratta di una sensibile riduzione: in un caso, entro il termine prescrizionale, deve essere pronunciata la sentenza definitiva, nell’altro, deve intervenire la sola pronuncia di primo grado.

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