Controlli e liti

Termini di prescrizione dall’integrativa solo se riporta illeciti per la prima volta

Cassazione 3857/2022: per i reati dichiarativi il momento di partenza è la dichiarazione originaria

di Antonio Iorio

I termini di prescrizione nei reati dichiarativi decorrono dalla presentazione della dichiarazione originaria e non dalla successiva integrativa, salvo questa non riporti per la prima volta gli elementi illeciti. Così la sentenza 3857/2022 della Cassazione.

Un imprenditore condannato per dichiarazione fraudolenta con utilizzo di false fatture invocava l’intervenuta prescrizione del delitto calcolando i relativi termini dalla presentazione della dichiarazione annuale. La Corte d’appello rigettava la richiesta eccependo che, per quel periodo di imposta (2010), l’interessato, dopo aver inviato la dichiarazione annuale a luglio 2011, aveva presentato una dichiarazione integrativa (dicembre 2011). La circostanza non era di poco conto: dal 17 settembre 2011, infatti, i termini prescrizionali per i reati tributari sono stati aumentati e quindi a seconda dalla data di commissione del reato (prima o dopo la modifica normativa), tali termini cambiavano sensibilmente (da 7 anni e sei mesi a 10 anni). Secondo la Corte d’appello, poiché nella dichiarazione integrativa l’imputato aveva riportato le medesime fatture false incluse nella prima dichiarazione, il reato si era consumato con la presentazione della seconda dichiarazione.

La Cassazione, invece, ha dichiarato estinto il delitto per prescrizione. Per i giudici di legittimità la dichiarazione integrativa non può determinare lo spostamento della data di commissione del reato, in quanto gli stessi elementi passivi (fittizi) erano stati indicati in entrambe le dichiarazioni. Solo nel caso in cui l’integrativa avesse riportato fatture false (non presenti nell’originaria dichiarazione) la data del commesso reato era quella della dichiarazione integrativa stessa. In conclusione, la dichiarazione fraudolenta con fatture false integra un reato istantaneo che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando l’eventuale successiva dichiarazione integrativa, salvo l’uso di fatture false esclusivamente nella seconda dichiarazione.

In passato, anche per la consumazione della dichiarazione infedele la Cassazione ha ritenuto irrilevante la successiva dichiarazione integrativa (sentenza 23810/2019) una volta riscontrata, tra i due modelli, l’identità dei dati rilevanti ai fini del reato.

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