Imposte

Terreni agricoli, agriturismi e fabbricati rurali: ecco quando non si deve versare l’Imu

Anche gli agricoltori che possiedono terreni e fabbricati rurali devono orientarsi tra le norme a regime e quelle “speciali”, previste a seguito dell’emergenza Covid

Mercoledì 16 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata Imu per l’anno 2021. Anche gli agricoltori che possiedono terreni e fabbricati rurali devono orientarsi tra le norme a regime e quelle “speciali”, previste a seguito dell’emergenza Covid.

I terreni agricoli

Per quanto riguarda i terreni agricoli, non ci sono particolari novità. Il comma 758 della legge 160/2019 prevede l’esenzione da imposta per i terreni posseduti e condotti da Iap e coltivatori diretti, indipendentemente dalla loro ubicazione nonché quelli ubicati in comuni montani e di collina rilevabili dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del ministero delle Finanze. Sono anche esenti i terreni situati nelle isole minori (isole Eolie, Lampedusa, eccetera) e quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Se dovuta, la base imponibile ai fini Imu si determina rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicando il risultato per 135. L’aliquota di imposta è quella stabilita nella delibera del Comune in cui è ubicato il terreno oppure, in assenza di una indicazione, coincide con quella prevista dalla legge e pari allo 0,76 per cento.

Particolare attenzione, invece, per quanto riguarda i fabbricati strumentali, per i quali, a decorrere dal 2020, è dovuta l’Imu in misura pari allo 0,1% che i comuni possono ridurre fino all’azzeramento.

L’esonero per gli agriturismi

Bisogna poi tenere conto di due norme speciali del periodo Covid. La prima è la legge di Bilancio 2021 (comma 599 della legge 178/2020) che ha previsto l’esonero dal pagamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, tra cui gli immobili degli agriturismi. Per beneficiare di questa agevolazione è richiesto che il gestore coincida con il soggetto passivo del tributo.

Il calo di fatturato e corrispettivi

La seconda norma agevolativa è, invece, contenuta nel decreto Sostegni (Dl 41/2021) il quale ha previsto l’esenzione della prima rata Imu per gli immobili posseduti dai soggetti passivi che non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23 marzo 2021 e che hanno subito un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Anche in questo caso è richiesto il requisito di coincidenza tra soggetto passivo Imu e gestore dell’attività.

Resta da chiarire come queste norme vadano coordinate tra di loro considerato che la norma del Dl 41/2021 non richiama in alcun modo quelle precedenti della legge di Bilancio. Considerando la legge di Bilancio come norma “speciale”, i proprietari di immobili adibiti ad agriturismo potrebbero non effettuare il pagamento della prima rata anche in assenza del calo del fatturato. In ogni caso, si ricorda che l’eventuale pagamento in eccesso potrà comunque essere chiesto a rimborso.

Esenzioni da dichiarare

Da ultimo, si ricorda che i contribuenti che hanno fruito di esenzioni Imu a fronte dell’emergenza epidemiologica dovranno presentare la dichiarazione Imu. Con una risposta ad una Fa1, pubblicata lo scorso 8 giugno 2021, il dipartimento delle Finanze ha ricordato che, a norma del comma 769 della legge 160/2019, la dichiarazione Imu deve essere presentata ogniqualvolta «si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta» e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta. Tale circostanza si presenta nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella «Esenzione».

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