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Terreni, diritto di prelazione ridefinito per i giovani agricoltori

Doppio intervento nel Dl 50/2022 sui terreni demaniali e patrimoniali indisponibili e sul confinante in caso di finanziamenti bancari con garanzia Ismea

Novità in materia di prelazione agraria. La legge di conversione del primo decreto Aiuti (Dl 50/2022) introduce due norme sul tema che hanno lo scopo di sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile.

L’interesse all’affitto o alla concessione

La prima novità è contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 20 il quale riscrive il comma 4-bis dell’articolo 6 del Dlgs 228/2001. La norma in questione, già prima della modifica, prevedeva che nell’ambito di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, qualora alla scadenza della locazione, giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni, avessero manifestato interesse all’affitto o alla concessione amministrativa, l’assegnazione dei terreni sarebbe avvenuta al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara. Inoltre, la norma prevedeva che in caso di pluralità di richieste da parte di tali soggetti, fermo restando il canone base, si sarebbe proceduto mediante sorteggio tra gli stessi.

La riformulazione del comma 4-bis non modifica la sostanza della norma che resta la stessa, ma aggiunge una premessa importante, vale a dire che anche in questa ipotesi resta salvo il diritto di prelazione (articolo 4-bis della legge 203/1982). L’articolo 4-bis disciplina il diritto di prelazione del conduttore del fondo nel caso di nuovo affitto disponendo che alla scadenza del contratto di affitto, qualora il locatore intenda concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, consentendo a quest’ultimo di esercitare il diritto di prelazione. Il conduttore ha diritto di prelazione se offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

Ciò significa, quindi, che pur in presenza della procedura agevolata di assegnazione dei terreni a favore dei giovani imprenditori agricoli, opera comunque la prelazione a favore del conduttore e, quindi, che l’assegnazione agevolata trova applicazione solo nel caso in cui non sia già stato esercitato il diritto alla prelazione.

La limitazione per i confinanti

La seconda novità è contenuta nell’articolo 20-bis, che modifica l’articolo 14 della legge 590/1965 prevedendo che il diritto di prelazione da parte dei confinanti non può essere esercitato nel caso di acquisto del terreno da parte di agricoltore che ricorre ai finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura con garanzia rilasciata dall’Ismea in base all’articolo 17, comma 2, del Dlgs 102/2004.

La norma opera solo sulla prelazione dei confinanti pertanto resta valido l’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’affittuario del terreno, anche in presenza di finanziamenti garantiti da Ismea. Si ricorda che, a norma dell’articolo 8 della legge 590/1965, il diritto di prelazione all’affittuario spetta nel caso in cui questi sia un coltivatore dirette che abbia affittato da almeno due anni il terreno agricolo oggetto di trasferimento a titolo oneroso.