Imposte

Terreni e partecipazioni: nessun rinvio per la seconda rata dell'affrancamento

La risposta a interpello 236: la scadenza per versare la seconda rata è rimasta il 30 giugno

Nessuna proroga per il versamento dell’imposta sostitutiva delle rivalutazioni. Infatti la scadenza del 30 giugno per il versamento della seconda rata per l’affrancamento di valore di aree e partecipazioni non quotate - nella “versione” disciplinata dall’articolo 1, comma 1053, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) - non è stata prorogata da nessun provvedimento “emergenziale”, per cui il contribuente che non ha adempiuto deve rassegnarsi al ravvedimento operoso. È questo il contenuto della risposta ad interpello 236 diffusa il 3 agosto dall’agenzia delle Entrate.

Nella risposta l’Agenzia ricorda che l’articolo 137 del decreto Rilancio non prevede una (mera) proroga di tale disposizione, ma costituisce una fattispecie differente. Infatti, mentre l’affrancamento della legge di bilancio 2019 si applicava a terreni e partecipazioni possedute al 1° gennaio 2019, il decreto Rilancio si rivolge ai contribuenti che possiedono i beni affrancabili alla data del 1° luglio 2020, prevedendo il versamento della prima (o unica) rata nonché il giuramento della perizia entro il prossimo 15 novembre (termine così definitivamente fissato in sede di conversione del decreto). La riformulazione del Dl 34/2020, articolo 137, è differente anche dalla fattispecie contemplata dall’articolo 1, commi 693 e 694, della legge 160/2019, la quale ha permesso ai soggetti interessati (persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali) di affrancare (entro il 30 giugno scorso) quote ed aree possedute al 1° gennaio 2020. Non bisogna fare confusione con date ed adempimenti, quindi, come evidenziato su NT + Fisco del 26 giugno scorso.

Il contribuente che ha proposto interpello riteneva che il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dell’affrancamento 2019, prevista per il 30 giugno 2020, potesse essere prorogata al 15 novembre, ma così non è. Questa versione dell’affrancamento non è stata modificata dal decreto Rilancio e nessuno dei vari decreti emanati a seguito dell’epidemia Covid-19 ha prorogato i termini di questa opzione. Fortunatamente, trattandosi dell’affrancamento 2019, il contribuente ha omesso la seconda rata, e ciò può pacificamente essere oggetto di ravvedimento operoso senza che sia intaccata l’efficacia del maggior valore affrancato.

Discorso diverso per chi, possedendo l’area o la partecipazione al 1° gennaio scorso, non ha adempiuto entro il 30 giugno. La prima (o unica) rata non può infatti, stando ai chiarimenti delle Entrate, formare oggetto di ravvedimento. La soluzione, per questi soggetti sta nella nuova opzione prevista dal decreto Rilancio, ma solo per chi possedeva ancora il bene al 1° luglio scorso. Altrimenti, se la cessione è intervenuta in precedenza, non c'è più rimedio.Occorre anche ricordarsi di indicare l’affrancamento nel modello redditi riferito all’anno di asseverazione della perizia, ma questo adempimento non incide sulla validità dell’opzione, per cui, in caso di omissione, scatta una sanzione formale ma il maggior valore non può essere messo in discussione.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©