Terzo settore, agevolazioni fiscali «a tempo»
Le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione antecedente al Codice del Terzo settore continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017, per poi essere sostituite dalle nuove previsioni del Codice. Questo il chiarimento principale che emerge dalla risoluzione n. 158/E/2017 , con cui l'agenzia delle Entrate esamina il quesito di un'amministrazione comunale sull'affidamento in appalto, ad un'organizzazione di volontariato (OdV), del servizio di cura di animali randagi.
L'agenzia delle Entrate conferma che fino al termine del 2017 potrà applicarsi l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle OdV in base alla legge 266/91 (articolo 8, comma 1). Dal 1° gennaio 2018 verranno abrogate le disposizioni contenute nelle norme ante-riforma sostituite, ai fini delle imposte di registro e di bollo, dall'articolo 82 del Codice, che regola il trattamento delle OdV e degli altri enti del Terzo settore.
La risoluzione valorizza, sotto questo profilo la norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 5-sexies del collegato fiscale (Dl 148/2017), secondo cui l'efficacia delle modifiche ed abrogazioni di norme tributarie ante-riforma va correlata con la decorrenza delle nuove norme tributarie previste dal Codice. Ciò consente di assicurare la continuità normativa non soltanto nel caso in esame, ma anche nelle altre materie su cui interviene il Codice. Si pensi, ad esempio, alle liberalità eseguite nei confronti di Onlus ed Aps, in relazione alle quali sarà possibile beneficiare della cosiddetta “più dai meno versi” (articolo 14 del Dl 35/2005) fino al 31 dicembre 2017 e dell'articolo 83 del Codice a far data dal 1° gennaio 2018 (si veda sul punto l'articolo 5-ter del collegato fiscale).
Nella fattispecie, l'Agenzia rileva che le registrazioni di contratti eseguite dopo il 31 dicembre potrebbero scontare l'imposta di registro in misura proporzionale, visto che l'articolo 82 del Codice prevede l'esenzione o la tassazione in misura fissa solo in alcune specifiche ipotesi. In particolare la nuova norma, almeno sotto il profilo letterale, richiama gli atti costitutivi non includendo nell'agevolazione gli «atti connessi allo svolgimento delle attività dell'ente», richiamati espressamente dalla legge 266. Il citato articolo 82 estende, invece, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a tutte le operazioni straordinarie poste in essere dagli enti no profit le quali, in luogo del regime di neutralità, scontavano finora, almeno stando all'interpretazione della prassi amministrativa, l'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3 per cento.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 158/E/2017