Terzo settore, benefici fiscali estesi alle donazioni in natura
In «Gazzetta Ufficiale» il Dm Lavoro che individua i criteri per consentire ai donatori di sfruttare i bonus
Benefici fiscali anche per chi dona beni a favore di enti del terzo settore. Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 gennaio il decreto attuativo del ministero del Lavoro del 28 novembre 2019 che individua i criteri che consentiranno ai donatori di valorizzare lasciti in natura beneficiando delle detrazioni e deduzioni previste all’articolo 83 del Dlgs 117/17 (Codice del terzo settore o Cts). La disposizione, già in vigore dal 1° gennaio 2018, era efficace, finora, solo per le donazioni di denaro.
Con il provvedimento di ieri si aggiunge, dunque, il tassello mancante per la completa operatività dell’agevolazione, che proprio con la parte delle erogazioni in natura mira a sviluppare la parte della riforma dedicata all’economia circolare. Destinatari delle erogazioni possono essere tutti gli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse soltanto le imprese sociali costituite in forma societaria. Nel periodo transitorio le agevolazioni si applicano alle erogazioni a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri. I benefici fiscali saranno parametrati in funzione della tipologia di beni oggetto dell’erogazione tenendo conto, in primis, del valore “normale” del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.
Criteri specifici sono previsti per i beni strumentali e quelli prodotti o scambiati da imprese. Nel primo caso si guarda al costo residuo non ammortizzato al momento del trasferimento. Per i beni come le merci, invece, rileva il minor valore tra quello “normale” del bene e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell’articolo 92 del Tuir. Tutti valori facilmente desumibili dalle scritture contabili del soggetto erogante.
Da ultimo, il decreto fissa una regola residuale, valevole per le ipotesi diverse dalle precedenti. In particolare, qualora la singola erogazione sia di valore superiore a 30mila euro ovvero, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore in base a criteri oggettivi, il donatore deve munirsi di una perizia giurata di stima aggiornata a non oltre 90 giorni antecedenti il trasferimento del bene.
L’erogazione in natura deve risultare da un atto scritto bilaterale, contenente alcune attestazioni da parte del soggetto erogante e dell’Ets beneficiario indispensabili per fruire del beneficio fiscale.
Il primo dovrà descrivere analiticamente i beni donati indicando i relativi valori, nel caso consegnando all’ente copia della perizia di stima.
I secondi dovranno dichiarare di impegnarsi ad utilizzare quanto ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Quest’ultimo requisito sembra richiesto dall’articolo 83 Cts solo per gli Ets diversi da quelli «non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5» ma col decreto si estende a tutti, onde evitare al donatore gravose indagini sulla natura fiscale dell’ente destinatario.