Imposte

Terzo settore, una convenzione con il Comune apre la strada del 110%

Per un’organizzazione di volontariato l’accordo con un’amministrazione locale è sufficiente per il superbonus

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Per il Terzo settore accesso al 110% anche per i beni immobili detenuti in base a convenzione con l’ente locale. Con la risposta a interpello 610/2021, l’agenzia delle Entrate torna sul tema del superbonus chiarendo un aspetto importante per gli enti non profit legato al titolo giuridico alla base dell’utilizzo dell’immobile oggetto degli interventi ammessi al beneficio fiscale.

L’amministrazione finanziaria viene chiamata a rispondere ad un quesito posto da un’organizzazione di volontariato (Odv) che intende effettuare alcuni interventi di riqualificazione energetica su un immobile detenuto, a fini istituzionali, in virtù di una convenzione con un Comune.

Più nello specifico, il soggetto istante si interroga se tale titolo giuridico possa essere idoneo ai fini della fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 119 del Dl Rilancio. Sul punto, l’agenzia delle Entrate ribadisce anzitutto che tra i soggetti beneficiari ammessi al superbonus possano rientrarvi anche coloro che nel periodo transitorio detengono già la qualifica di ente del Terzo settore (Ets), ovvero Onlus, Odv e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri di settore.

Enti questi che potranno peraltro fruire del 110% per tutti gli interventi agevolabili indipendentemente dalla categoria catastale e senza il limite delle due unità immobiliari. In particolare, con riferimento al quesito posto all’attenzione dell’agenzia delle entrate, viene ribadito che ai fini della fruizione del 110% occorrerà che le spese per gli interventi ammessi al beneficio siano effettuate da parte dei soggetti individuati dall’art. 119 a condizione che siano essi proprietari o meri detentori dell’immobile a fronte di un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle stesse.

In altri termini, come già precisato nella circolare 24/E del 2020, risulterà sufficiente che il soggetto ammesso all’agevolazione sia titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile o ne sia detentore sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato. In quest’ultimo caso sarà necessario però avere il consenso all’esecuzione dei lavori da parte dei proprietari dell’immobile.

Elementi questi che portano l’amministrazione finanziaria a ritenere che nel caso di specie la convenzione stipulata dall’Odv sia titolo idoneo per fruire del Superbonus. A ben vedere, infatti, attraverso tale strumento viene garantita all’organizzazione di volontariato la disponibilità giuridica dell’immobile in un momento antecedente al sostenimento delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica.

Spetterà ovviamente ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale una puntuale verifica sulla sussistenza delle ulteriori condizioni previste dall’art. 119. Analogo discorso per quanto concerne la possibilità di fruire dello sconto in fattura (art. 121). Nel caso in cui l’Odv possegga redditi imponibili (anche se si tratta esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva) potrà richiedere, in alternativa, alla detrazione dall’imposta lorda, anche lo sconto in fattura.

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