Imposte

Terzo settore, detassazione utili con attività vincolate

L’agevolazione prevista dalla manovra 2021 non comprende gli enti in campo socio-sanitario

di Gabriele Sepio

Abbattimento dell’Ires del 50% sugli utili percepiti dagli enti non commerciali ma solo se operano in determinati settori. In occasione di Telefisco 2021 l’agenzia delle Entrate si pronuncia per la prima volta sulla disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 44 e successivi, della legge 178/2020) che consente una riduzione del carico fiscale per gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettere c) e d) del Tuir. Si evita cosi la concorrenza degli utili in misura integrale ma l’accesso al beneficio scatta solo per gli enti non profit che svolgono attività di interesse generale nei settori di interesse delle fondazioni di origine bancaria. Un elenco che ad una attenta lettura si presenta non del tutto adeguato allo scopo, dal momento che finisce con l’escludere importanti ambiti di riferimento per il terzo settore.

Nello specifico la questione sottoposta all’attenzione dell’agenzia delle Entrate verte sulla possibilità di ampliare la portata applicativa della norma. Il richiamo alle «attività di interesse generale» contenuto al comma 45 potrebbe far propendere, infatti, per un rinvio esplicito all’elenco contenuto all’articolo 5 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts), ben piu aggiornato e completo rispetto a quello indicato dalla legge di Bilancio.

Accanto al generico richiamo alla salute e alla famiglia, infatti mancano, del tutto riferimenti specifici a settori particolarmente rilevanti per gli enti del terzo settore come il socio sanitario, i servizi sociali oppure quelli legati alle politiche attive del lavoro.

Sul punto l’agenzia delle Entrate chiarisce che, per accedere al beneficio fiscale, l’ente dovrà tenere conto tassativamente dell’elenco indicato al comma 45 dell’articolo 1. Con la conseguenza che l’effettivo esercizio da parte degli enti non profit delle attività di interesse generale dovrà essere individuato tenendo conto dell’oggetto sociale come previsto da statuto/atto costitutivo.

Il richiamo formale, tuttavia, potrebbe non risultare sufficiente giacché occorrerà anche tenere conto del fatto che la norma richiede espressamente lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle attività indicate.

Si tratta di un’interpretazione che, seppur condivisibile, lascia aperte alcune questioni legate, in primis, alla opportunità di operare un rinvio generalizzato alle attività tipiche delle fondazioni bancarie. In questa fase, dunque, per gli enti che gestiscono patrimoni mobiliari e partecipazioni societarie sarà di fondamentale importanza verificare i contenuti dello statuto e, se del caso, procedere alle integrazioni statutarie quanto prima; considerando che il beneficio scatta dall’esercizio in corso al 1° gennaio di quest’anno. Questa valutazione riguarda non solo gli enti filantropici, che tipicamente gestiscono patrimoni allo scopo di reperire risorse destinate ad attività di interesse generale, ma anche enti non commerciali che svolgono anche funzione di holding.

Stesso discorso per gli enti non profit dotati di patrimonio mobiliare che stanno procedendo in questo periodo all’adeguamento dello statuto in vista della operatività del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Sarà importante in tal caso conciliare le attività di «interesse generale» del Codice del Terzo settore con l’elenco contenuto all’articolo 1 comma 45

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