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Terzo settore e bilanci, convocazioni entro il 29 giugno e assemblee entro il 31 luglio

Possibile pubblicazione del rendiconto sul proprio sito per gli enti non iscritti al Registro imprese

di Gabriele Sepio

Il 29 giugno 2021 scade, per associazioni e fondazioni, il termine per l’invio agli associati della convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020. Un termine che, come chiarito dal ministero del Lavoro, vale anche per il bilancio sociale. La riunione assembleare dovrà tenersi entro il 31 luglio 2021 e potrà essere svolta anche, o esclusivamente, con modalità telematiche, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

L’estensione

Con l’articolo 8, comma 4, del Dl 44/2021, l’applicazione dei termini del 29 giugno e del 31 luglio ora richiamati, è stata estesa anche ad organizzazioni di volontariato (OdV), associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), per le quali era stata in origine esclusa la possibilità di beneficiare delle proroghe in questione.

Gli enti non iscritti al Registro imprese

Tuttavia, non essendo ancora operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), resta aperta la questione relativa al deposito dei bilanci d’esercizio e sociale approvati dagli enti non profit non iscritti al Registro delle imprese.

Infatti, per le imprese sociali, sia costituite in forma societaria che di associazione o fondazione, l’adempimento pubblicitario potrà essere regolarmente assolto mediante il deposito dei bilanci in questione presso il Registro delle imprese e la pubblicazione del documento sul proprio sito internet. Per gli altri enti non profit, in attesa del lancio della piattaforma telematica del Registro unico, si deve ritenere che sia sufficiente la pubblicazione sul sito.

La pubblicità sul sito della rete associativa

Peraltro, qualora un ente non disponga di un proprio sito internet, le linee guida ministeriali stabiliscono che può essere data pubblicità del bilancio sociale su quello della rete associativa cui l’ente medesimo aderisce (si veda il decreto 4 luglio 2019 del ministero del Lavoro).