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Terzo settore, negli enti possibile l’amministratore unico

La nota 9313 del ministero del Lavoro precisa che occorre esaminare le caratteristiche dell'ente

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Amministratore unico anche per gli enti del Terzo settore (Ets) a condizione che si tratti di una soluzione in linea con la natura dell'ente e con i rapporti intercorrenti tra organi sociali. Nella nota 9313 pubblicata il 16 settembre dal ministero del Lavororisponde ad un quesito sulla possibilità per gli Ets di dotarsi di un organo di amministrazione a composizione monocratica.

In particolare, stando al documento di prassi non è da condividere la tesi secondo cui sarebbe sempre possibile la composizione monocratica dell'organo amministrativo sulla base del principio dell'autonomia degli Ets. Un concetto quest'ultimo che, come evidenziato dal ministero, non deve essere letto in termini assoluti quanto in funzione delle caratteristiche dell'ente e degli assetti organizzativi. Da escludere negli stessi termini la tesi opposta secondo cui vi sarebbe la necessità di nominare sempre un organo collegiale in virtù del testuale richiamo della norma al termine plurale «amministratori» (articolo 26 del Dlgs. 117/2017 ).

In caso di associazione, in linea generale, sarà preferibile un organo collegiale che rispecchi le peculiarità di tale forma giuridica (carattere aperto, democraticità interna). Caso diverso quello in cui l'associazione si sia appena costituita con un numero esiguo di associati. In tale ipotesi si potrebbe prevedere nell'atto costitutivo la nomina in via transi toria di un organo di amministrazione monocratico salvo successiva integrazione del numero dei componenti entro un determinato termine.

Diversamente, nelle fondazioni potrebbe ammettersi anche la nomina di un amministratore unico, considerato che tale organo avrebbe il compito di gestire il patrimonio in conformità con la volontà dei fondatori rimanendo soggetto alla vigilanza dell'organo di controllo interno (obbligatorio per le Fondazioni Ets) e della competente autorità governativa.