Finanza

Terzo settore, per il Registro unico contributo anche in base agli enti iscritti

Pronto il Dm di riparto dei 25 milioni. Quota fissa a tutte le Regioni e Province autonome, mentre l’importo variabile è proporzionale al numero di soggetti censiti

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Registro del Terzo settore (Runts), in arrivo oltre 25 milioni di euro per la gestione del portale nel biennio 2021 e 2022. Con la pubblicazione del decreto, il ministro del Lavoro fissa gli importi e le modalità di ripartizione delle risorse spettanti per la tenuta del Registro unico (Dm 167/2022). Il provvedimento è attuativo delle norme del Codice del Terzo settore, che prevedono l’erogazione di risorse per consentire la gestione della piattaforma del Runts oltreché lo svolgimento delle attività ispettive da parte degli Uffici sugli enti iscritti (articolo 53 Dlgs 117/2017 o Cts). Si tratta di un finanziamento quanto mai rilevante in questa fase storica, in cui – con l’avvio del Runts e la definitiva conclusione della trasmigrazione di Aps e Odv lo scorso 7 novembre – tutti gli Uffici sono alle prese con i controlli sulle pratiche di iscrizione/cancellazione degli enti.

Due, in particolare, i criteri seguiti nell’assegnazione delle risorse.

1. Il primo prevede la destinazione di un contributo fisso in capo a tutte le Regioni e Province autonome.

2. Il secondo criterio, invece, va a destinare un importo che varia in base alla mole degli enti del Terzo settore (Ets) censiti.

Con la precisazione che alle Regioni/Province con minor numero di Ets è, in ogni caso, assicurata un ammontare minimo pari a 300mila euro. A livello operativo, gli importi, come individuati, saranno trasferiti con uno o più decreti del direttore generale del Terzo settore, in attuazione del Dm. Spetterà in ogni caso alle Regioni l’onere di rendicontare l’utilizzo di tali risorse, nonché monitorare le attività svolte a fronte di tale finanziamento.

Va da ultimo considerato che il riparto ministeriale alle Regioni più “popolose” tiene conto dei dati derivanti dalle rilevazioni Istat compiute in termini di distribuzione geografica degli enti non profit. Prova ne è quanto riportato nelle tabelle allegate al Dm. La seconda modalità di riparto premia così le Regioni con più enti del Terzo settore. Vale a dire Lombardia, Piemonte, Lazio e Veneto. Seppure il funzionamento del Runts sia rimesso ad una piattaforma telematica unica per tutti, la gestione delle pratica resta infatti di competenza territoriale. Eccezion fatta per le reti associative, l’Ufficio del Runts competente per ciascun ente è infatti quello del territorio della Regione/Provincia autonoma in cui l’ente medesimo ha la propria sede legale (articolo 5 del Dm 106/2020). Si pensi, ad esempio, ad un ente con sede legale a Roma. In quest’ipotesi, competente a gestire la pratica è l’Ufficio Runts Lazio.

Un’eccezione a tale regola è prevista solo per le reti associative per le quali, a prescindere da dove abbiano sede legale, la competenza spetta all’Ufficio statale del Runts presso il ministero. Per tutte le altre tipologie di enti del Terzo settore, gli Uffici saranno quelli regionali/provinciali a cui saranno dunque destinate le risorse stanziate col Dm 167/2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©