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Terzo settore, l’avvio del Runts può ampliare la platea dei beneficiari del superbonus

Il beneficio si dovrebbe estendere agli enti iscritti nel Registro unico. Servirà una conferma ufficiale

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Con l’avvio del Registro unico del Terzo settore cambia la platea degli enti beneficiari del superbonus. L’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio (articolo 119 del Dl 34/2020) consente di beneficiare di una maxi- detrazione, pari al 110%, per delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per particolari categorie di interventi (efficienza energetica-ecobonus, installazione di impianti solari fotovoltaici, misure antisismiche sugli edifici ad uso abitativo-sismabonus).

A livello soggettivo, tra i destinatari dell’incentivo il legislatore riconosce gli enti del Terzo settore (Ets). In base alla formulazione adottata al comma 9, lettera d-bis dell’articolo 119, vengono infatti ricompresi espressamente nel novero tutti coloro che, nella fase transitoria di avvio del nuovo Registro unico (Runts), si qualificano come Ets ai sensi dell’articolo 101 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts). Vale a dire Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri di settore (si veda l’articolo).

Una previsione che risponde alla volontà di incentivare le realtà non profit attualmente annoverabili nel Terzo settore, come si desume anche dall’ulteriore circostanza per la quale questi enti potranno richiedere il beneficio non solo per gli immobili destinati ad uso abitativo ma anche per qualsiasi altro edificio da loro utilizzato, a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione d’uso urbanistica e nel rispetto, in ogni caso, delle indicazioni legislative previste (ad esempi palestre o sedi associative in cui si realizza la loro attività sociale).

Gli effetti dell’avvio del Runts

Con l’avvio del Runts l’ambito soggettivo così delineato dal legislatore è tuttavia destinato a mutare. In particolare, secondo le tempistiche fissate dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 561/2021, a partire dal 22 novembre scorso sono venuti meno tutti i Registri regionali Odv, nazionale e regionali Aps e l’Anagrafe unica delle Onlus. Registri che rimarranno per il momento in piedi per i soli enti iscritti o per quelli cui siano pendenti procedimenti di iscrizione o cancellazione.

Tenuto conto dei termini di accesso al superbonus, l’avvio del Runts – ufficialmente operativo per tutti gli enti a partire dallo scorso 24 novembre – potrà verosimilmente determinare un ampliamento della platea dei beneficiari della maxi-detrazione. Ciò in quanto potranno assumere la qualifica di Ets anche enti precedentemente non dotati della qualifica di Odv, Aps e Onlus. Appare ragionevole ritenere, dunque, che con l’avvio del Registro unico si possa superare il più ristretto ambito soggettivo legato alla fase transitoria (Odv, Aps e Onlus) e assegnare il beneficio agli enti che risulteranno formalmente iscritti nel Runts. A questi dovrebbero aggiungersi, a rigore, anche tutte le Odv e Aps che al 30 giugno non avranno ancora completato il procedimento di trasmigrazione/iscrizione nel Runts avviato lo scorso 23 novembre.

Di converso, accogliendo, invece, una interpretazione più restrittiva, ancorata alla qualifica di Aps, Odv e Onlus, si potrebbe arrivare alla paradossale esclusione dal beneficio in esame per quegli enti che, seppur attualmente dotati di una delle qualifiche sopra citate, finiscono con il perderla a seguito dell’iscrizione nel Runts. Pensiamo alle Onlus che scelgono di iscriversi immediatamente nel Runts senza attendere la definitiva chiusura della relativa anagrafe (ovvero a far tempo dal 1° gennaio del periodo successivo al vaglio Ue sulle misure fiscali introdotte dalla riforma) e che assumendo la qualifica di Ets perdono contestualmente quella di Onlus.

Oppure pensiamo agli enti associativi attualmente dotati della qualifica di Odv o di Aps e che, con l’iscrizione nel Runts, perdono tale status scegliendo una diversa sezione del registro (ad esempio la sezione residuale «altri enti del terzo settore» in luogo di quella dedicata alle Odv o Aps). È evidente che, su questo tema, sarà utile un chiarimento di prassi che consenta di sciogliere i nodi applicativi al fine di evitare che con la sostituzione del Runts ai precedenti registri di settore possano emergere criticità circa la spettanza o meno del beneficio.