Adempimenti

Terzo settore, l’invio dei dati per il 730 resta facoltativo per tutti gli enti solo per il 2020

Il Dm Economia del 3 febbraio fissa i limiti delle entrate dichiarate in base alle quali scatta l’obbligo di trasmissione dalle erogazioni 2021

di Gabriele Sepio

Ancora facoltativa per tutti gli enti solo per i dati 2020 per poi diventare obbligatoria dai dati 2021 in base alle entrate dichiarate. Cambiano le regole per la trasmissione delle informazioni riguardanti le erogazioni liberali ricevute dagli enti del terzo settore ai fini della dichiarazione precompilata. Il Dm Economia del 3 febbraio 2021 - pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 16 febbraio - fissa alcuni importanti paletti relativi all’inoltro delle informazioni in via telematica relative alle donazioni ricevute da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei rispetti registri.

Per queste categorie di enti scatta, in via facoltativa, la possibilità di trasmettere entro il 16 marzo una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.

La trasmissione dovrà contenere anche i dati identificativi delle persone fisiche che hanno effettuato l’erogazione liberale. Possono procedere all’inoltro delle informazioni non solo gli enti del terzo settore sopra indicati ma anche le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 42/2004) nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Per tutte le categorie di enti sopra indicati scatta, tuttavia, l’obbligo di comunicazione dei dati riguardanti le erogazioni liberali al ricorrere di alcuni presupposti specifici. In primo luogo si deve trattare di erogazioni effettuate da donatori continuativi che hanno fornito volontariamente le proprie informazioni anagrafiche o da altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale dell’erogante. In secondo luogo, ai fini della verifica dell’obbligo di inoltro, occorrerà tenere conto dell’ammontare delle entrate e del periodo di riferimento.

A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, l’obbligo di trasmissione scatta qualora dal bilancio di esercizio risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro.

A partire dai dati relativi al 2022 il limite di entrate scende a 220 mila euro.

Gli enti che procedono alla trasmissione telematica, inoltre, saranno tenuti a comunicare anche l’ammontare e le informazioni relative alle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente.

La comunicazione tuttavia non riguarda tutte le erogazioni liberali ma solamente quelle effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili. Resta esclusa la comunicazione dei dati di chi si è limitato a raccogliere erogazioni effettuate da soggetti terzi.

Il decreto contiene anche una precisazione legata al trattamento fiscale in caso di erogazioni a favore degli enti nel terzo settore nel periodo transitorio. Si tratta di Onlus, Odv e Aps per le quali, infatti, si applica a far tempo dal 1° gennaio 2018 l’articolo 83 del codice del terzo settore (Dlgs 117 del 2017) con possibilità per l’erogante di beneficiare di una detrazione pari al 30% dell’importo erogato ( che sale al 35% in caso di Odv) oppure di una deduzione nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.

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