Contabilità

Terzo settore, per le reti rilevano il numero di enti associati e il numero di regioni coperte

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Reti del terzo settore ai nastri di partenza con il Registro unico nazionale. Una delle novità per le associazioni più strutturate che si preparano ad assumere la qualifica di enti del Terzo settore (Ets) è data, infatti, dalla possibilità di optare per la nuova veste di rete associativa (articolo 41 del Dlgs 117/2017). Si tratta di realtà già presenti nel panorama italiano come organizzazioni che aggregano un elevato numero di enti, promuovendone e coordinandone le attività. Con la riforma, viene espressamente riconosciuto il loro ruolo, prevedendo che oltre ad una o più attività di interesse generale previste dal Codice (articolo 5 del Dlgs 117/2017), questi enti dovranno svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti associati, anche al fine di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
Requisito indispensabile per essere rete del Terzo settore è quello dimensionale, relativo al numero di associati e di regioni o province autonome in cui sono dislocate le sedi legali od operative. Per le reti locali servono almeno 100 Ets o 20 fondazioni Ets e la presenza il almeno 5 regioni o province autonome; per le nazionali si sale ad almeno 500 Ets o 100 fondazioni Ets (o almeno 100mila persone fisiche nelle reti equiparate a quelle nazionali), con presenza in almeno 10 regioni e provincie autonome.
Queste le condizioni richieste dalla norma. Ma potrebbero associarsi alla rete anche enti diversi dagli Ets. La norma si riferisce esclusivamente ad enti del Terzo settore, ma sembra solo per il numero minimo di associati: sussistendo i requisiti per la qualifica di rete, la stessa dovrebbe poter aggregare anche enti non iscritti al Registro unico del Terzo settore (Runts), purché senza scopo di lucro e condividenti le medesime finalità della rete (o finalità affini). Una previsione simile, del resto, è contenuta per Associazioni di promozione sociale (Aps) e Organizzazioni di volontariato (Odv), che possono ammettere come associati anche enti senza scopo di lucro, se il loro numero non supera del 50% quello delle Aps e Odv associate. Tipologie di enti, quelle di Aps e Odv, che possono certamente far parte di una rete associativa.
A differenza di altri Ets, per le reti non è prevista una denominazione specifica, ma bisogna guardare agli enti che la compongono. Essendo l'unica tipologia di Ets a poter essere iscritta contemporaneamente in più sezioni del Runts (articolo 46, comma 2, del Dlgs 117/2017), le scelte sono due: se la rete è iscritta in una specifica sezione “speciale” del Registro unico dovrà necessariamente utilizzare la denominazione corrispondente (ad esempio Odv, Aps, ente filantropico), eventualmente integrata con quella generale degli Ets; in caso contrario ( ad esempio iscrizione nella categoria residuale del Runts), l'uso della locuzione «Ente del Terzo settore» o del relativo acronimo diventano obbligatori. In ogni caso, non è escluso che la denominazione possa contenere la locuzione “rete associativa”, al fine di rendere edotti i terzi che si tratta di un'organizzazione di secondo livello, che svolge attività ulteriori rispetto a quelle degli altri Ets.
Solo per le reti nazionali, sono poi previste attività facoltative, come il monitoraggio delle attività degli associati e lo sviluppo delle attività di controllo/autocontrollo degli stessi. Sotto questo aspetto, laddove autorizzate dal Ministero del lavoro, le reti nazionali potranno esercitare nei confronti dei propri aderenti anche il controllo su: sussistenza/permanenza dei requisiti di iscrizione al Runts; perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Runts (articolo 93, comma 5 del codice del Terzo settore). Tuttavia, per conoscere i criteri e le procedure per ricevere detta autorizzazione, nonché quali saranno le forme di vigilanza e le eventuali conseguenze del mancato controllo, bisognerà attendere un apposito decreto ministeriale.

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