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Terzo settore, niente dati per la precompilata da chi raccoglie erogazioni per conto terzi

Comunicazioni per le sole liberalità da donatori continuativi che abbiano fornito all’ente i propri dati anagrafici nonché dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Fissate le regole per la trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Con il provvedimento del 19 febbraio (49889/2021) l’agenzia delle Entrate individua le modalità attraverso le quali gli enti dovranno adempiere agli obblighi comunicativi definiti con apposito decreto del Mef del 3 febbraio 2021. A tal proposito, come già anticipato su queste pagine (si veda l’articolo) il Dm ha, infatti, previsto per il solo esercizio 2020 l’invio facoltativo dei dati per la generalità dei beneficiari delle erogazioni, per divenire poi obbligatorio, dall’anno d’imposta 2021, per i soli soggetti di dimensioni rilevanti per i quali dal bilancio di esercizio risultino ricavi o entrate superiori a un milione di euro. Dal 2022, invece, il limite di entrate scende a 220mila.

Ma vediamo quali sono nel dettaglio le regole a cui dovranno prestare attenzione i soggetti obbligati a tali comunicazioni. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto di poter applicare le medesime modalità di trasmissione previste dal precedente provvedimento direttoriale n. 34431 del 9 febbraio 2018 con cui analogamente venivano disposte le regole di comunicazione in via sperimentale per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019 delle erogazioni liberali percepite da particolari categorie di enti (Dm 30 gennaio 2018). A tal proposito, appare evidente come i soggetti individuati dal Dm del 3 febbraio scorso nonché i dati da trasmettere siano gli stessi del precedente decreto.

Pertanto, gli enti potranno trasmettere entro il 16 marzo i dati relativi alle erogazioni liberali ricevute utilizzando il servizio telematico di Entratel o Fisconline o avvalendosi di intermediari abilitati designandoli quali responsabili del trattamento dati. Le comunicazioni riguarderanno le sole erogazioni effettuate da donatori continuativi che abbiano fornito all’ente i propri dati anagrafici, nonché dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante. Sono, invece, esclusi dalla trasmissione i dati di chi si limita a raccogliere le erogazioni per conto di terzi. Ai fini dell’invio, peraltro, gli enti dovranno seguire le specifiche tecniche indicate nell’allegato 1 del decreto 3441.

Un ultimo aspetto definito nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate riguarda la protezione dei dati personali. Confermate, con il rinvio al provvedimento del 9 febbraio 2018, tutte le disposizioni finalizzate a tutelare i diritti dei contribuenti che non intendono far conoscere al soggetto dichiarante le proprie spese. Si tratta, a mero titolo esemplificativo, della facoltà di esercitare l’opposizione all’inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata, dell’acquisizione dei dati in uno specifico archivio, della cancellazione tempestiva ed integrale dei dati relativi ai soggetti che hanno esercitato l’opposizione all’inserimento nella dichiarazione della precompilata.