Diritto

Terzo settore, il Registro non vaglia i quorum

La nota 3877/2021 del ministero del Lavoro: non spetta agli attuali registri di settore né all’ufficio del Registro unico il vaglio sulla regolarità della costituzione assembleare

immagine non disponibile

di Gabriele Sepio

Non spetta agli attuali registri di settore né tantomeno all’ufficio del Registro unico (Runts) il vaglio sulla regolarità della costituzione assembleare e sui quorum deliberativi ai fini degli adeguamenti statutari. È il chiarimento che arriva dal ministero del Lavoro con la nota 3877/2021 a seguito di un quesito presentato dagli iscritti nei registri delle associazioni di promozione sociale (Aps) e delle organizzazioni di volontariato (Odv). In particolare, la questione riguarda la possibilità per gli attuali uffici di esprimersi sul rispetto dei quorum assembleari necessari per adeguare gli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore (Cts).

A tal proposito, il ministero richiama l’articolo101, comma 2, del Cts che consente una semplificazione per le modifiche statutarie di “mero adeguamento” alla riforma. Queste, infatti, possono essere approvate da Onlus, Odv, Aps e imprese sociali, entro il prossimo 31 marzo con le modalità/maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Mentre per le clausole “facoltative” (i.e. attribuzione all’organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti) è in ogni caso richiesta l’approvazione con i quorum rafforzati previsti per le modifiche statutarie. E proprio con riferimento a tale norma che il ministero si sofferma sull’ambito entro cui dovranno svolgersi i controlli da parte degli uffici del Runts.

Le verifiche potranno riguardare la sola sussistenza dei requisiti previsti dal Cts, ma non la correttezza del procedimento adottato in sede assembleare per l’approvazione delle modifiche. La portata applicativa della norma, infatti, riguarda unicamente i rapporti interni degli associati e non incide sulla conformità dello Statuto alle disposizioni del Codice. Dovranno tenersi, quindi, distinti i profili privatistici da quelli pubblicistici.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©