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Terzo settore, il Registro unico impone la trasparenza sulla raccolta fondi

Obbligo specifico di rendiconto per le campagne occasionali

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Nell’era delle raccolte fondi online, la normativa degli enti del Terzo settore assume il ruolo di benchmark di trasparenza.

Il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) introduce una disciplina innovativa per gli enti non profit in materia di fundraising, posto che le singole raccolte di fondi sono associate per la prima volta a puntuali meccanismi di trasparenza e adempimenti contabili. Anzitutto, per gli enti che decideranno di iscriversi nell’imminente Registro unico nazionale del Terzo settore e assumere, dunque, la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) la trasparenza diventa elemento qualificante. Questo aspetto viene particolarmente in rilievo per le raccolte pubbliche di fondi per le quali dovrà essere data evidenza nel bilancio da parte degli Ets tenuti a questo adempimento. Per quelle svolte in via occasionale, è peraltro previsto l’obbligo di un rendiconto ad hoc che illustri in modo chiaro e trasparente tutte le voci in entrata e uscita per ciascuna attività di raccolta legata a manifestazioni, festività ricorrenze e campagne di sensibilizzazione. Tale adempimento sarà, a ben vedere, obbligatorio sia per gli Ets di maggiori dimensioni sia per quegli enti che, con entrate inferiori ai 220mila euro annui, siano tenuti al più snello rendiconto per cassa (articolo 13, comma 2 Cts).

In questo contesto, oltre alle indicazioni già recate dal Dm 5 marzo 2020, rilevanza centrale assumeranno le linee guida sulla raccolta fondi, ove il ministero del Lavoro – in un decreto di prossima emanazione – fornirà puntuali indicazioni anche sulle modalità di svolgimento e sulle diverse tipologie di raccolta svolte dagli Ets.

Peraltro, una delle questioni più diffuse quest’anno, in ragione dell’incremento delle raccolte fondi via web legate al Covid-19, riguarda proprio le piattaforme di crowdfunding e, in particolare, il nuovo social lending. Unico strumento finanziario previsto dal Cts che si pone quale veicolo di accesso al credito sul web a sostegno delle attività di interesse generale del Terzo settore.

Puntuali sono le modalità di regolamentazione previste dalla riforma, che lo colloca in un regime fiscale di vantaggio in cui gli interessi sono tassati alla stregua dei titoli di stato. In particolare, si applica una ritenuta agevolata del 12,5 % sugli importi percepiti dagli investitori per la remunerazione del capitale investito da parte dei gestori dei portali on line (articolo 78 del Cts).

Da notare, poi, che tale regime fiscale del social lending non è sottoposto al vaglio Ue (articolo 78 del Cts). Il via libera di tale misura non è infatti legato all’ok della Commissione europea ma all’adozione di un decreto del ministero dell’Economia.

Nella sostanza, le nuove norme del Cts consentiranno agli Ets di garantire la massima trasparenza nella realizzazione di una campagna di sensibilizzazione ponendosi con maggiore capacità attrattiva nell’ambito delle raccolte fondi avviate sulle piattaforme web rispetto alla dilagante offerta di campagne di sensibilizzazione spesso prive dei requisiti minimi stabiliti dalle linee guida all’articolo 7 del Cts.