Diritto

Terzo settore, silenzio assenso per gli enti riconosciuti trasmigrati nel nuovo Registro

Il notaio deve presentare i documenti sui requisiti patrimoniali minimi

di Jessica Pettinaci e Gabriele Sepio

Nel Registro del Terzo settore (Runts), l'iscrizione per silenzio assenso vale anche per gli enti riconosciuti, salvo l'obbligo di integrazione documentale e comunicazione tra uffici. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro, nella nota 18655 pubblicata ieri.

La vicenda riguarda gli enti trasmigrati, Associazioni di promozione sociale (Aps) e Organizzazioni di volontariato (Odv), e già dotati di personalità giuridica per i quali siano decorsi i termini procedimentali previsti per l'accesso al Runts, senza che sia intervenuto un provvedimento espresso. È il caso di Aps e Odv provenienti dai previgenti elenchi territoriali e iscritte anche nei Registri persone giuridiche presso le Regioni/Prefetture ai sensi del Dpr 361/2000.

Anche in quest'ipotesi, si conferma l'onere per gli enti di aggiornare le informazioni e depositare la documentazione necessaria, pena la diffida e l'eventuale cancellazione dal Runts. Una misura in linea con quanto il ministero ha già chiarito (circolare 9/2022). Con la precisazione che spetta al notaio presentare al Runts i documenti, quali lo statuto adeguato al Codice del Terzo settore e l'attestazione notarile sulla sussistenza dei requisiti patrimoniali minimi.

Un discorso a parte merita il rapporto tra Runts e registri prefettizi/regionali. L'accesso al Registro per gli enti riconosciuti determina la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei citati registri di cui al Dpr 361/2000 (articolo 15, Dm 106/2020). La sospensione non fa venir meno la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione, che viene sospesa per tutto il periodo di permanenza dell'ente nel Runts.

Proprio visti gli effetti dell'ingresso nel Runts, il ministero evidenzia la necessità di assicurare l'interlocuzione tra Prefetture/Regioni e uffici Runts. Spetterà a quest'ultimi fornire l'elenco degli enti riconosciuti che risultano iscritti nel Registro unico per decorrenza dei termini. Ciò per consentire a questi di prendere atto dell'inizio della sospensione dell'iscrizione nei registri, nonché individuare i casi in cui occorre procedere alla regolarizzazione ai fini della permanenza del Runts. Con la conseguenza che, in mancanza di deposito della documentazione necessaria entro i termini assegnati dall'ufficio, gli enti saranno cancellati dal Runts.

Della cancellazione sarà tempestivamente informato l'ufficio gestore del registro delle persone giuridiche di riferimento: l'effetto sarà sì la perdita della veste di Ets ma anche la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa.

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