Contabilità

Terzo settore, standard Oic per bilanci trasparenti

Versione definitiva del principio contabile Ets (Oic 35). Le donazioni vanno imputate in modo differente

Pubblicato in versione definitiva il principio contabile Ets (Oic 35). Un documento atteso da professionisti ed operatori che accompagneranno le realtà non profit nel percorso segnato dalla Riforma in tema di rendicontazione finanziaria e che troverà applicazione per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2021. Finalità del principio è quella di disciplinare i criteri per la presentazione del bilancio “ordinario” degli enti del Terzo settore (Ets), composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, nonché la rilevazione e valutazione di fattispecie tipiche degli Ets.

Ma quali sono le novità? L’Oic 35 ribadisce l’utilità del bilancio d’esercizio (in un’ottica di trasparenza) per garantire informazioni agli stakeholders. In questa prospettiva, rilevanti le considerazioni sul postulato della continuità aziendale, adattato sulla base dell’Oic 11 con riferimento alle società, per il quale l’organo esecutivo effettua una valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare ad operare almeno per i 12 mesi successivi, anche attraverso la predisposizione di un budget. Con riferimento al rendiconto gestionale vengono richiamati, in generale, i criteri classificatori di proventi ed oneri, mentre la relazione di missione dovrà fornire informazioni sui criteri seguiti. Ribadito, inoltre, che nei costi e proventi figurativi potranno rientrare quelli relativi ai volontari occasionali e abituali, nonché quelli relativi alle erogazioni/ricezione gratuita di servizi. Per quanto concerne, invece, la rilevazione e valutazione di alcune tipiche poste degli Ets particolare attenzione deve essere prestata con riferimento alle erogazioni liberali e alle altre “transazioni non sinallagmatiche”, iscritte al fair value nell’attivo patrimoniale. Nel caso delle erogazioni vincolate bisognerà procedere ad una differente contabilizzazione a seconda che il vincolo sia imposto dall’organo amministrativo o dal donante. Nel primo caso l’ente, laddove vincoli risorse a progetti specifici, rileva un accantonamento nelle voci del Rendiconto gestionale, aggiunte dal principio contabile, A9 oppure E8 (nel caso in cui le somme siano destinate a copertura delle spese di supporto generale future), in contropartita alla voce Patrimonio netto vincolato AII 2) «Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali». Una riserva questa rilasciata poi in contropartita alla voce del rendiconto gestionale A10 (oppure E9). Qualora il vincolo sia apposto da un donatore, l’ente, invece, dovrà rilevare le attività in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) «Riserve vincolate destinate da terzi» rilasciando la riserva in contropartita all’apposita voce di provento del rendiconto gestionale o alla voce A10 o E9, anch’esse aggiunte dal principio contabile. Le erogazioni liberali condizionate, ovvero quelle soggette a clausola di potenziale restituzione della donazione, dovranno essere rilevate nell’attivo patrimoniale in contropartita al debito iscritto nella voce D5) «Debiti per le erogazioni liberali condizionate». Debito che sarà, poi, rilasciato proporzionalmente al rendiconto gestionale in funzione del venir meno della condizione. Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla prima applicazione del principio dell’Oic. Questo potrà essere applicato retrospetticamente, rideterminando i dati dell’esercizio di comparazione e apportando una rettifica per le variazioni di valore di attività/passività al saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio antecedente. In alternativa, si potrà rideterminare in via retrospettica i dati dell’esercizio in corso iscrivendo le “correzioni” di valore al saldo di apertura dell’esercizio, oppure applicare prospetticamente dall’inizio dell’esercizio le nuove disposizioni. Un’importante novità riguarda infine le indicazioni per il bilancio di esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021. L’Ets potrà decidere di non presentare il bilancio comparativo 2020 o in di applicazione prospettica non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche intervenute nel corso del 2021 se la stima risulta eccessivamente onerosa.

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