Imposte

Test sierologici esclusi dal credito d’imposta per sanificazione e acquisto di Dpi

La risposta a interpello 510: la spesa non rientra nel perimetro delle agevolazioni previste dall’articolo 125 del Dl 34/2020

di Gianluca Dan

Non sono agevolabili i costi sostenuti per i test sierologici sul personale dipendente in quanto non sono riferibili all’attività di sanificazione né all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. È la conclusione a cui giunge l’agenzia delle Entrate con la risposta 510/2020 ad un’istanza di interpello di una società operante nel settore dell’edilizia che, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori, si è attivata per eseguire i test sierologici alle proprie maestranze.

Il dubbio dell’istante riguarda l’applicazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale previsto dall’articolo 125 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) che agevola, mediante credito d’imposta il 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Dalla lettura del comma 2 dell’articolo 125 non si evince se i test atti a verificare la presenza di anticorpi anti Sars-CoV-2 in risposta al virus rientrino tra le spese ammissibili al credito o meno.

Si ricorda che il comma 2 ammette al tax credit le spese sostenute per:
1)la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
2) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
4) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Le Entrate richiamando il contenuto della circolare 20/E/2020 ricordano che il comma 2 dell’articolo 125 del decreto Rilancio contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili. È comunque necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1 dello stesso articolo. Si tratta, in particolare:
•della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);
•e dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).

A detta dell’Agenzia le spese per i test sierologici non rientrando in nessuna delle attività sopra indicate non sono ammesse al credito d’imposta. Uno sforzo interpretativo avrebbe comunque consentito di considerare il test un dispositivo atto a garantire la salute di lavoratori e degli utenti se non altro per individuare i dipendenti affetti dal virus e come tali da isolare.

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