Imposte

Tetto alla tassazione su chi produce biogas

Componente energia tassabile con valore massimo di 120 euro per megawattora

di Alessandra Caputo

Componente energia per la tassazione del biogas con valore massimo di 120 euro/Mwh. Il decreto Bollette (Dl 34/2023), al fine di scongiurare gli effetti negativi derivanti dall’impennata dei prezzi, si occupa delle agroenergie introducendo una deroga alla disciplina ordinaria per la determinazione del reddito imponibile.

L’articolo 6, infatti, dispone che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia eccedente la franchigia di cui al comma 423 della legge 266/2005, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (Arera) in attuazione dell’articolo 19 del Dm 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.

Anzitutto, va osservato che il riferimento al Dm 6 luglio 2012 lascia intendere che il meccanismo si applichi esclusivamente agli impianti di biogas e non anche a quelli fotovoltaici; ciò trova anche conferma nella lettura della relazione tecnica la quale, al fine di stimare gli oneri derivanti dall’applicazione della norma, prende in considerazione gli impianti di biogas in esercizio a novembre 2022 sulla base dei dati pubblicati dal Gse.

La norma risponde all’esigenza di evitare che l’aumento dei prezzi dell’energia si traduca, per le imprese agricole che producono biogas, in un aggravio della tassazione. Per comprendere l’incidenza della norma e il beneficio che ne consegue, occorre anzitutto ricordare le regole di tassazione per i redditi che derivano dallo svolgimento di questa attività.

La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agroforestale, utilizzando prevalentemente prodotti ottenuti dal fondo, è produttiva di reddito agrario fino a 2.400.000 kWh; la produzione eccedente genera un reddito di impresa determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi riconducibili alla valorizzazione dell’energia, con esclusione della quota incentivo.

I produttori di biogas che beneficiano del meccanismo di incentivazione «tariffa omnicomprensiva» ricevono dalla vendita dell’energia, un importo dato dal prodotto dei Kwh immessi in rete e un ammontare fisso, oggi pari a 280 euro/MWh.

La tariffa si compone di due parti: una «prezzo», volta a remunerare il produttore agricolo per la vendita di energia e l’altra «incentivo» che rappresenta l’onere a carico della finanza pubblica riconosciuto al produttore per incentivare la produzione di energia pulita.

Considerato che, per espressa previsione del comma 423 prima citato, va assoggettata a tassazione la sola quota «prezzo» e non anche quella «incentivo», ai fini della tassazione occorre scomporre la tariffa omnicomprensiva individuando le due componenti.

Tuttavia, se il prezzo dell’energia aumenta, il rischio per l’impresa agricola è quella di vedere aumentare il suo reddito imponibile a fronte di ricavi che restano costanti poiché il produttore riceve una tariffa fissa che non tiene conto delle variazioni del mercato.

Nel caso, quindi, in cui il prezzo dell’energia sia uguale o superiore alla tariffa omnicomprensiva, quest’ultima rappresenta interamente reddito imponibile in capo al produttore. Al fine di evitare questo aggravio, la norma del decreto Bollette dispone che ai fini della determinazione del reddito imponibile si tiene conto del minore tra il prezzo Arera e quello di 120 euro/Mwh. Con questa previsione, la componente energia non potrà superare la soglia di 120 euro/Mwh che corrisponde, all’incirca, al valore medio dell’anno 2021, vale a dire nel periodo antecedente l’aumento dei prezzi. La norma, pertanto, mitiga gli effetti derivanti dal rilevante aumento dei costi degli ultimi due anni stabilizzando il prezzo dell’energia e consentendo, quindi, alle imprese che producono biogas di avere una tassazione in linea con quella del periodo precedente.

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