Controlli e liti

Tfm deducibile senza limiti in base alla quota maturata

di Stefano Mazzocchi

Tra i costi deducibili rileva anche l’accantonamento di fine mandato degli amministratori della società. Lo ha confermato la Ctr Lombardia con la sentenza 3749/16/2018 depositata lo scorso 11 settembre (presidente Sacchi, relatore Chiametti).

Innanzitutto i giudici sottolineano che le disposizioni contenute nei primi due commi dell’articolo 105 del Tuir - relative agli accantonamenti per indennità di fine rapporto dei lavoratori dipendenti – sono valide anche ai fini delle indennità di fine rapporto previste per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ancorché l’indennità di fine mandato sia assimilabile nella sostanza a quella di fine rapporto prevista per i lavoratori dipendenti, si impone una distinzione di fondo:

relativamente al Tfr, il Codice civile (articolo 2120) e il Tuir disciplinano e limitano la quota annuale di accantonamento deducibile, stabilendo che l’ammontare di tale trattamento debba essere calcolato sull’importo della retribuzione annua diviso per 13,5;

per quanto riguarda il trattamento di fine mandato (Tfm), invece, la Ctr ha appurato che «non esiste alcuna norma di riferimento», e – di conseguenza - «non vi è limitazione all’ammontare».

In virtù di quest’ultima osservazione, la Ctr afferma che l’amministrazione finanziaria «non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti come Tfm agli amministratori di società di persone: ciò che rileva, infatti, è unicamente il consenso formatosi tra le parti».

Di conseguenza, per quanto attiene ai criteri di determinazione dell’importo deducibile del Tfm, occorre fare riferimento alla disciplina (di fonte normativa e contrattuale) dei rapporti tra amministratori e società, escludendo qualsiasi rilevanza alle disposizioni dettate per i lavoratori dipendenti. Di conseguenza, ai fini della deducibilità dell’accantonamento dei compensi degli amministratori non valgono le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti (cioè la retribuzione annua divisa per 13,5).

Esclusa, quindi, l’applicabilità del criterio dettato per i dipendenti, i giudici lombardi hanno precisato quanto segue. Sotto il profilo civilistico, non esistono parametri specifici relativi al calcolo del Tfm. Le uniche norme dettate in materia di compensi agli amministratori sono gli articoli 2364 e 2389 del Codice civile, secondo cui il compenso spettante agli amministratori è stabilito dall’assemblea dei soci, ad eccezione del caso in cui sia stato previsto già all’atto della nomina oppure nello statuto della società.

Per quanto attiene, invece, alla disciplina tributaria, ai sensi del quarto comma del richiamato articolo 105 del Tuir, le quote accantonate al fondo per l’indennità di fine rapporto sono deducibili in ciascun esercizio per la quota maturata: vige quindi il principio di competenza.

Come sottolineato dalla Ctr Lombardia, tuttavia, ai fini della deducibilità è necessario che il diritto a percepire l’indennità derivi da un atto avente data certa, anteriore all’inizio del rapporto.

Ctr Lombardia sentenza 3749/16/2018

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