Controlli e liti

Ticket sanitario, lite al giudice tributario

Ctr Campania: la giurisprudenza ne riconosce la natura di «tassa» in maniera inequivocabile

di Ivan Cimmarusti

Il ticket sanitario ha natura di tassa: le controversie legate al suo mancato pagamento, di conseguenza, sono decise dal giudice tributario.

A chiarirlo è la Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza 7639/10/2021 in un contenzioso per mancato pagamento del ticket per gli anni 2013, 2014 e 2015 dovuto all’Asl di Napoli 3 Sud.

In primo grado la Ctp ha dichiarato «il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario», ritenendo che oggetto del giudizio sia la richiesta di quote di partecipazione alla spesa sanitaria, rientrante, quindi, nel novero delle prestazioni di natura assistenziale per le quali sussiste la giurisdizione del giudice del lavoro.

In realtà, secondo il collegio di giudici della Ctr, «la giurisprudenza riconosce la natura di tassa al ticket sanitario in maniera chiara ed inequivocabile: la Suprema corte è stata chiamata più volte a decidere sulla giurisdizione nella materia de quo e si è pronunciata sempre nella stessa direzione, indicando la giurisdizione del giudice tributario per le controversie inerenti l’obbligazione tributaria (Cassazione, sezioni unite, 9 gennaio 2007, ordinanza n. 123)».

Lo stesso articolo 2 del Dlgs 546/1992 (Codice del processo tributario) recita testualmente che «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale».

Per questi motivi, la Ctr ha rimandato gli atti alla Ctp per nuove valutazioni.

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