Imposte

Titoli agli eredi senza sostitutiva sulle plusvalenze

La risposta a interpello 159 valuta come fiscalmente neutrale il trasferimento in caso di decesso

di Marco Piazza

In caso di decesso del cointestatario di un dossier in regime di risparmio amministrato, il trasferimento dei titoli ai singoli rapporti intestati agli eredi e all’altro cointestatario non comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze. Lo precisa la risposta a interpello 159/2021 delle Entrate confortando la prassi adottata dagli operatori del settore (si veda parere Abi 1300; Giurì bancario, ric. 689/2004).

L’interpello riguarda un incarico di amministrazione fiduciaria senza intestazione, ma la risposta vale certamente per qualsiasi rapporto in regime amministrato. Il caso è quello di un rapporto cointestato pariteticamente ai coniugi in cui muoia uno di essi.

Le attività finanziaria vengono trasferite per metà ad un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato intestato a tutti gli eredi o a ciascuno di essi, secondo le regole della divisione ereditaria/testamentaria), e per la residua metà ad un rapporto intestato la coniuge superstite.

Il quesito concerne l’applicazione concreta dell’articolo 6, comma 6, del Dlgs 461 del 1997 in base al quale si considera cessione a titolo oneroso (e quindi comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da parte dell’intermediario sulla base del valore di mercato) anche il trasferimento dei titoli, in regime amministrato a rapporti di custodia o amministrazione (in regime amministrato; si veda la circolare 45/E del 2010, pagine 38/39), intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.

Come mette in evidenza la risposta, il comma 6 ha finalità antielusiva. È diretto ad evitare che, attraverso il trasferimento dei titoli dal dossier in amministrazione presso un intermediario ad altro conto di deposito di pertinenza di soggetti diversi dal titolare del dossier di provenienza (trasferimento che si presume connesso ad operazioni di realizzo dei titoli e valori trasferiti), si verifichino dei salti d’imposta.

Il comma 6, come precisa la risposta, si applica anche nell’ipotesi di trasferimento dei titoli da un dossier cointestato a un dossier intestato a uno solo dei depositanti originari, considerato che si verifica comunque un cambio di intestazione.

Tuttavia, nel caso specifico (successione) il trasferimento ai dossier degli eredi è neutrale perché dovuto alla successione ereditaria e quello al dossier del cointestatario superstite (questo è l’aspetto qualificante dell’interpello) è neutrale perché non deriva da una manifestazione di volontà del coniuge superstite, ma è una conseguenza della morte dell’altro cointestatario.

L’interpello rafforza la teoria che se i trasferimenti da un dossier cointestato a un dossier intestato ad uno solo dei cointestatari non sono suscettibili di generare plusvalenze (Abi, parere 868), ma l’argomento promosso dall’Abi è che, in questo caso, sarebbe garantita la proprietà dei titoli trasferiti in capo allo stesso soggetto, non invece che il trasferimento non sia volontario.

Trasferimenti di questo tipo, del resto non dipendono solamente da una successione, ma anche da normali atti di divisione (senza conguaglio) ex articolo 1111 del Codice civile, trasferimenti che la circolare 165/E del 1998 considera non suscettibili di generare plusvalenze in quanto la divisione non è una cessione a titolo oneroso.

Si ritiene invece che un trasferimento da dossier «monointestato» a un dossier cointestato sia sempre suscettibile di generare plusvalenze ex articolo 6, comma 6, del Dlgs 461 del 1997 (si veda Giurì bancario, ricorsi 1899/2006, 1304/2005, 2074/2001).

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