Titoli giacenti, valutazione in concreto
La cornice di applicabilità del Lifo a scatti deve essere raffigurata alla luce del caso concreto.
L’agevolazione è, infatti, utilizzabile anche nell’ipotesi in cui, a fronte della vendita totale dei titoli nel corso dell’esercizio e del loro successivo riacquisto nello stesso periodo di imposta, caratterizzato da un rilevante mutamento del prezzo, il giudice abbia omesso di considerare espressamente tale circostanza, limitandosi a condividere la scelta del contribuente considerando il solo articolo 59 del Tuir senza valutare l’articolo 61, comma 3, del Dpr 917/1986, che stabilisce i criteri secondo i quali, in relazione alle differenti tipologie di titoli, deve essere determinato il valore minimo. A tale conclusione è giunta la Cassazione con la sentenza 6486/2018.
L’ufficio ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza della Ctr che ha annullato gran parte dei rilievi contenuti nell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una Srl in liquidazione. Il motivo del ricorso riguarda la rettifica del valore delle rimanenze dei titoli non immobilizzati per 120.206 euro che la Ctr ha ritenuto essere stata correttamente effettuata dalla società, secondo il metodo del Lifo a scatti.
Secondo la ricorrente, la Ctr ha ignorato la circostanza che i titoli in questione erano stati interamente venduti nell’anno in verifica e, quindi, nuovamente acquistati nel corso dello stesso anno, con la conseguenza che la vendita intervenuta aveva comportato un azzeramento dei conti, rendendo impossibile l’applicazione del metodo Lifo.
In particolare la società, ricorrendo all’applicazione del metodo Lifo a scatti, aveva svalutato i titoli in giacenza per 122.506 euro laddove, qualora fosse stato applicato il criterio del costo di acquisto, l’importo della svalutazione si sarebbe ridotto a 2.300 euro, con il conseguente recupero a tassazione della differenza.
Ciò ha comportato anche la violazione dell’articolo 59, comma 4, del Tuir, dato che, nella prospettazione dell’ufficio, il metodo Lifo non sarebbe applicabile nel caso in cui tutte le partite inizialmente esistenti siano state vendute nel corso dell’anno e pertanto non sarebbe ravvisabile nessuna scorta residua, rimanendo irrilevante il fatto che siano state poi acquistate altre merci della stesso tipo.
A parere del collegio il ricorso è fondato in quanto la valutazione delle rimanenze è un’operazione tecnico-contabile necessitata dall’esigenza di determinare periodicamente i risultati di una attività imprenditoriale e si risolve nell’attribuzione di un valore.
In questo caso la società ha applicato il metodo «Lifo a scatti» e secondo tale sistema la valutazione non viene fatta gradualmente, ma soltanto a fine periodo. A fronte della situazione concreta, la Ctr non ha proceduto a considerare tale circostanza e a valutare la rilevanza e l’adeguatezza del criterio utilizzato per la valorizzazione delle rimanenze, ma si è limitata a condividere la scelta della contribuente considerando il dettato del solo articolo 59 del Tuir, non tenendo in considerazione le ricadute sul caso di specie del dettato dell’articolo 61, comma 3 del Tuir che stabilisce i criteri secondo i quali, in relazione alle differenti tipologie di titoli, deve essere determinato il «valore minimo».