Controlli e liti

Tobin tax italiana sui derivati rinviata alla Corte di giustizia Ue

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di Andrea Taglioni

Al test del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea l’imposta sulle transazioni finanziarie (la cosiddetta Tobin tax) relativa alle operazioni su strumenti derivati. La tassazione, indipendentemente dal luogo di conclusione dell’operazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, che grava sulle transazioni dei prodotti derivati il cui sottostante è rappresentato da titoli e altri valori mobiliari emessi da società residenti nel territorio dello Stato, potrebbe porre problemi sotto il profilo della libera prestazione dei servizi e dei movimenti di capitali. A porre un interrogativo alla Corte di giustizia Ue sulla compatibilità della norma italiana con quelle comunitarie è l’ordinanza 1184/01/2018 della Ctr Lombardia ( clicca qui per consultarla ).

Il quadro normativo

La legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012) ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie la cui tassazione varia in funzione della diverse operazioni. Dal 1° marzo 2013 sono soggetti alla Tobin tax i trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato. Il soggetto passivo è l’acquirente, ossia colui in favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla sua residenza e dal luogo di conclusione del contratto.

La tassazione si applica anche alle operazioni ad alta frequenza, ossia quelle operazioni relative ad azioni e strumenti finanziari partecipativi e strumenti derivati, generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla cancellazione ed alla modifica di ordini.

Dal 1° luglio 2013 la Tobin tax si applica anche alle operazioni relative agli strumenti finanziari derivati, che abbiano come sottostante prevalente uno o più strumenti finanziari o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di questi emessi da società residenti. In questo caso, soggetti passivi sono le controparti coinvolte nella transazione e l’imposta (determinata in misura fissa sulla base della tipologia di strumento e al valore nozionale del contratto) è versata dagli intermediari.

Il contenzioso

Un intermediario estero, tramite la controllata italiana, ha presentato la dichiarazione relativa all’imposta sulle transazioni finanziarie dalla quale emergeva, in relazione alle operazioni finanziarie realizzate dalla capogruppo francese, un debito d’imposta a cui ha fatto seguito, dopo il pagamento, una richiesta di rimborso e il cui silenzio-diniego è stato impugnato in Ctp.

Al rigetto del ricorso ha fatto seguito l’appello che, tra le altre questioni, ha contestato l’incompatibilità della norma nazionale con i principi comunitari.

I giudici hanno rinviato la questione alla Corte di giustizia «nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea e specificamente sulla compatibilità della disciplina istitutiva dell’imposta sulle operazioni finanziarie con gli articoli 18, 56 e 63» del Trattato di funzionamento dell’Unione.

In pratica, la Corte di giustizia sarà chiamata a decidere sulla correttezza del collegamento del presupposto impositivo della Tobin tax con il territorio italiano in base alla sede della società i cui titoli sono oggetto del derivato e non alla residenza delle parti o dell’intermediario finanziario che stipula il contratto.

Ctr Lombardia, ordinanza 1184/01/2018

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