Finanza

Torna il contributo a fondo perduto per i ricavi o compensi tra i 10 e 15 milioni

Un emendamento bibartisan prevede nuove regole

di Giorgio Gavelli

Nuova veste per il contributo a fondo perduto destinato ai soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra i 10 milioni e i 15 milioni di euro (nonché ai titolari di reddito agrario) in possesso degli altri requisiti previsti dall’articolo 1 del Decreto Sostegni 44/2021.

Un emendamento bipartisan, la cui approvazione è data per certa, ha creato la nuove regole.

Ricordiamo innanzitutto che la versione originaria dell’articolo 1, comma 30, del Dl “Sostegni-bis” 73/2021 prevedeva, previo accertamento delle risorse non utilizzate con gli altri Cfp, un contributo a favore di questi soggetti, con modalità da determinarsi con decreto ministeriale. Tale previsione è stata abrogata dal comma 1 dell’articolo 7 del Dl 99/2021 ma la norma viene ora riscritta da un emendamento presentato in sede di conversione del “Sostegni-bis”, con l’indicazione non solo degli ulteriori requisiti richiesti ai beneficiari ma anche delle modalità di calcolo.

Oltre ad avere la partita Iva attiva al 26 maggio scorso, e ad aver subito un decremento nell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi tra il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 ed il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30 per cento, ai beneficiari viene richiesto, come anticipato, un ammontare di ricavi/compensi per il secondo periodo d’imposta anteriore al 26 maggio scorso superiore ai 10 milioni ma non ai 15 milioni di euro.

Sono tre le modalità di calcolo, così sintetizzabili:

• un contributo “base” pari a quello previsto dal Decreto Sostegni, determinato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 e quello 2019, a cui si somma quello “automatico” di cui ai commi dai 1 a 3 del Decreto Sostegni-bis;

• un contributo “alternativo”, pari a quello di cui ai commi da 5 a 13 dell’articolo 1 del decreto Sostegni-bis, nella misura del 20% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 e quello del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, che si somma al contributo “base” senza, in questo caso, aver diritto al contributo “automatico” del Decreto Sostegni-bis;

• un contributo “alternativo”, pari a quello di cui ai commi da 5 a 13 dell’articolo 1 del decreto Sostegni-bis, nella misura del 30% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi tra il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 e quello del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, qualora non si abbia diritto al contributo “base”.

Dovrebbe mantenersi il limite complessivo dei 150mila euro di cui al comma 11 dell’attuale testo dell’articolo 1 del Dl n. 73/2021.

Già da queste indicazioni si comprende come i contribuenti interessati dovranno operare secondo nuove metodologie di calcolo (peraltro non proprio semplicissime da comprendere ed applicare) e, presumibilmente, presentare una istanza differente da quelle sino ad ora approvate.

In ogni modo, un contributo anche a questi contribuenti, fino ad ora rimasti fuori dalla maggior parte degli aiuti, sembra opportuno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©