Torna l’Ace: deduzione dell’1,5% per il 2018 e dell’1,3% per il 2019
Ritorna l’Ace già dall’esercizio 2019 e viene cancellata, prima ancora della sua effettiva entrata in vigore, la mini Ires 2.0 introdotta dal Dl 34/2019. Lo prevede il disegno di legge di bilancio 2020 che fissa all’1,3% il coefficiente da applicare per calcolare la deduzione.
L’abrogazione, già dal 2019, della norma che aveva disposto l’eliminazione dell’Ace fa sì che la precedente agevolazione riviva senza soluzione di continuità, con piena efficacia degli incrementi patrimoniali effettuati dal 2011 al 2018.
Il coefficiente
Il Governo ha fatto proprie le richieste pervenute dalle imprese e dai professionisti e procede, nel Ddl di bilancio 2020, a cancellare la complicatissima Mini-Ires (che era giunta alla versione 2.0, senza peraltro essere mai stata applicata), ripristinando l’Ace, l’incentivo alla capitalizzazione delle imprese previsto dall’articolo 1 del decreto legge 201/11. Rivivono di conseguenza tutte le regole originarie fissate dalla legge e dal decreto attuativo del 3 agosto 2017. Il coefficiente di rendimento dell’incremento di capitale proprio (la percentuale da applicare alla base Ace al netto di riduzioni e sterilizzazioni per calcolare la deduzione) scende dall’1,5% (percentuale del 2018) all’1,3%, percentuale valida per il 2019 e per gli anni seguenti. Ciò significa che, per ogni milione di incremento di patrimonio rilevante (utili a riserva e conferimenti in denaro dei soci), il vantaggio fiscale (minor Ires da versare dato che l’Ace non rileva ai fini Irap) è pari a 3.120 euro (0,312%).
Salvi gli incrementi dal 2011
Il ripristino dell’Ace ha, per così dire, effetto retroattivo.
L’articolo 30 del Ddl di bilancio, infatti, oltre a prevedere che, dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 del Dl 201/2011 e quelle dei commi da 549 a 552 della legge 232/16, stabilisce anche l’abrogazione, dal medesimo esercizio, del comma 1089 della legge 145/18 (che aveva abrogato l’Ace con decorrenza 2019). Ciò comporta che, nel calcolo della base Ace del 2019 e degli anni successivi, entreranno gli importi accumulati dal 2011, al netto delle riduzioni di patrimonio e delle sterilizzazioni antielusive.
È di tutta evidenza l’opportunità di valutare con ponderazione eventuali scelte di distribuire riserve ai soci entro la fine dell’anno. Il prolungamento senza soluzione di continuità dell’incentivo precedente fa sì che, nella dichiarazione dei redditi 2020 (riferita al 2019), si potrà usufruire anche delle eccedenze di deduzione non utilizzate fino al 2018 in presenza di imponibili incapienti (come anche disposto dal comma 1080 della legge 145/18).
Le regole invariate
Per calcolare la base Ace 2019 si potrà comunque partire dal dato di fine 2018 e apportarvi gli incrementi e i decrementi (oltre che le eventuali sterilizzazioni) sorti nel 2019. Tra le regole da applicare nella agevolazione ripristinata ci sono anche i vincoli antielusivi stabiliti dal dall’articolo 10 del Dm 3 agosto 2017. Da ricordare, in particolare, l’allargamento del perimetro delle società rientranti nella definizione di gruppo ai fini della norma antielusiva che, dal 2018, comprende anche le controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo, non residenti nel territorio dello Stato.