Adempimenti

Torna l’invio degli Intrastat: verifica sulle operazioni di luglio

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di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Il 27 agosto, considerato che il 25 cade di sabato, scade l’invio degli elenchi Intrastat per coloro che effettuano operazioni intracomunitarie e hanno l’obbligo di trasmissione mensile. In particolare, le operazioni che devono essere comunicate riguardano le transazioni Ue poste in essere nel mese di luglio 2018.

Per conoscere se si rientra tra i soggetti obbligati all’invio, occorre verificare se sono state superate le soglie previste dalla normativa. Innanzitutto, va ricordato che il controllo va effettuato distintamente per ogni categoria di operazioni, in quanto il superamento di una soglia non incide sulla periodicità relativa alle altre tipologie di transazioni. Le operazioni che devono essere comunicate con gli elenchi sono le seguenti:
•cessioni intracomunitarie di beni (modello Intra 1-bis);
•prestazioni di servizi intracomunitarie (modello Intra 1-quater);
•acquisti intracomunitari di beni (modello Intra 2-bis);
•servizi intracomunitari ricevuti (modello Intra 2-quater).

Le soglie
Per le cessioni e le prestazioni di servizi la trasmissione è sempre obbligatoria ai fini fiscali e dovrà avvenire mensilmente quando l’ammontare delle operazioni realizzate nel periodo precedente e/o in uno dei quattro trimestri precedenti è uguale o superiore a 50mila euro; inoltre, per le sole cessioni l’elenco dovrà essere compilato anche nella parte statistica qualora l’importo sia uguale o superiore a 100mila euro. Relativamente, invece, agli acquisti e ai servizi ricevuti, gli elenchi devono essere inviati unicamente per assolvere le finalità statistiche e la trasmissione per gli acquisti sarà mensile quando l’ammontare totale sia uguale o superiore a 200mila euro nel periodo precedente o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, mentre per i servizi ricevuti è richiesta la periodicità mensile se l’importo è uguale o superiore a 100mila euro.

Pertanto, il prossimo 27 agosto i contribuenti che hanno superato le soglie dovranno presentare gli elenchi Intrastat riferiti al mese di luglio. Gli elenchi vanno, quindi, presentati anche dagli operatori con cadenza trimestrale qualora nel periodo giugno-luglio abbiano superato i limiti per l’invio «cumulativo». In quest’ultima ipotesi, nel frontespizio si dovrà barrare nello spazio «periodo di riferimento» la colonna «1° e 2° mese del trimestre», in quanto, come specificato dalle istruzioni, si sta presentando solo il primo e il secondo mese del trimestre, poiché si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel secondo mese del trimestre.

Le sanzioni
Infine, si ricorda che per l’omessa o l’irregolare compilazione degli elenchi, il comma 4 dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997 prevede la sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, ridotta alla metà qualora l’invio o la correzione dei dati avvenga entro 30 giorni dalla richiesta. Tuttavia, non sono previste sanzioni qualora l’irregolarità riguardi l’inesattezza dei dati, neanche quando la richiesta di integrazione venga dagli Uffici.

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